C'è la motivazione dell'allontanamento del lavoratore a distinguere il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa formula viene infatti utilizzata esclusivamente per ragioni legate all'attività produttiva dell'impresa (ad esempio il calo di lavoro e quindi di fatturato), all'organizzazione del lavoro (ad esempio l'esternalizzazione dell'attività per contenere i costi) e al regolare funzionamento (ad esempio lo scarso rendimento).
Quando si parla di licenziamento occorre fare tutte le distinzioni del caso perché la casistica è molto ampia e comprende anche quello per giustificato motivo oggettivo. Non va confuso né con la giusta causa e né con il giustificato motivo.
Condizione di fondo è l'esistenza di ragioni non imputabili sul piano della colpevolezza del dipendente bensì all'organizzazione del lavoro o all'attività produttiva. Insomma, come vedremo approfonditamente in questo articolo. l'addio è causato da fatti oggettivi e non dal comportamento del lavoratore.
La materia è da sempre costantemente al centro dell'attenzione con il legislatore che è intervenuto più volte con modifiche al testo di base, ma anche con la Corte di Cassazione che si è espressa su ricorsi degli stessi lavoratori.
Sotto la lente di ingrandimento sono finiti numerosi aspetti, a iniziare dalla procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino ad arrivare agli obblighi connessi al repêchage ovvero l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di impiegare il lavoratore in un altro reparto o di assegnarlo ad altre mansioni. Vediamo allora
C'è la motivazione dell'allontanamento del lavoratore a distinguere il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa formula viene infatti utilizzata esclusivamente per ragioni legate all'attività produttiva dell'impresa (ad esempio il calo di lavoro e quindi di fatturato), all'organizzazione del lavoro (ad esempio l'esternalizzazione dell'attività per contenere i costi) e al regolare funzionamento (ad esempio lo scarso rendimento).
Il ventaglio delle possibilità per cui è possibile ricorrere a questo strumento è quindi molto ampio e di conseguenza si presta con molta facilità alle critiche degli stessi lavoratori e dei loro rappresentanti.
Ad arricchire la casistica, che vedremo meglio nel paragrafo successivo, ci sono anche le sentenze dei tribunali che hanno individuato alcuni punti fermi. Ad esempio è consentito il licenziamento per ridurre perdite aziendali ma non per incrementare il profitto.
Allo stesso tempo è permessa la soppressione del posto di lavoro, ma non la sostituzione della persona. Sono però ammesse alcune situazioni particolari, ad esempio la necessità di trasferimento o di spostamento dell'orario giornaliero di attività per i quali il dipendente non è disponibile.
Entra quindi in gioco il concetto di repêchage che, come abbiamo visto, è l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di impiegare il lavoratore in un altro reparto o di assegnarlo ad altre mansioni.
Secondo il giudice il repêchage può essere imposto solamente se nella nuova collocazione non si supera una soglia massima di perdita attesa. In tutti i casi il licenziamento è inefficace quando è affetto da un vizio di forma (mancanza della forma scritta) o procedura (mancata o intempestiva comunicazione motivi o indicazione generica)
Quali sono i casi possibili di licenziamento per giustificato motivo oggettivo? Nonostante la critiche che derivano dall'utilizzo di questo strumento, ce ne sono alcune più ricorrenti e comunemente accettate.
A iniziare dall'allontanamento del lavoratore con l'obiettivo di raggiungere una gestione più corretta dell'impresa dal punto di vista economico e organizzativo al di là dello stato di crisi per puntare a una maggiore efficienza gestionale e aumentare la redditività.
La soppressione di una posizione lavorativa è da sempre un argomento spinoso ma viene accettato se nell'ambito di una riorganizzazione complessiva che prevede anche la ridistribuzione delle mansioni prima svolte dal lavoratore licenziato agli altri dipendenti rimasti in servizio.
Stessa cosa nel caso di cancellazione del settore o del reparto lavorativo o unità produttiva in cui era impegnato il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo. Un altro caso è quello della riduzione del personale conseguente a crisi del settore in cui opera il datore di lavoro che si affianca al riassetto interno per gestione più economica dell'attività aziendale.
Infine, altri tre casi tipici che conducono all'utilizzo di questo strumento sono l'esternalizzazione di un servizio o dell'attività lavorativa, la cessazione dell'impresa e la diminuzione del fatturato.