Che cos'è la pronta disponibilità nei CCNL. Spiegazione e significato

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che la pronta disponibilità vada limitata per un massimo di 6 turni al mese, nei giorni festivi e al turno notturno.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Che cos'è la pronta disponibilità ne

Pronta disponibilità nei Ccnl, cos'è?

La pronta disponibilità si caratterizza per l'immediata reperibilità del lavoratore che si traduce nell'obbligo di raggiungere la struttura in cui presta la sua attività professionale. Condizioni necessarie per ricorrere a questo strumento sono l'indispensabilità di garantire la funzionalità organizzativa o tecnica delle strutture e la necessità di assicurare quegli interventi assistenziali urgenti e non programmabili.

Si parla spesso di pronta disponibilità per alcuni lavori, ma di cosa si tratta esattamente? Quali sono diritti e doveri per il dipendente che accetta questo istituto?

Come lascia intendere la stessa denominazione, questo servizio si caratterizza per l'immediata reperibilità del lavoratore che si traduce nell'obbligo di raggiungere la struttura in cui presta la sua attività professionale, o comunque un'altra sede indicata, in tempi rapidi ovvero nel tempo necessario.

Sono quindi generalmente chiamati a osservare il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua e in numero necessario a soddisfare esigenze funzionali. Insomma, c'è l'indispensabilità della presenza, ma esaminiamo meglio:

  • Pronta disponibilità nei Ccnl, il significato
  • Spiegazione pronta disponibilità nel lavoro

Pronta disponibilità nei Ccnl, il significato

Se c'è un aspetto fondamentale da capire intorno all'istituto della pronta disponibilità è la centralità assegnata alla contrattazione decentrata aziendale.

Le disposizioni generali fissano infatti la cornice normativa, ma sono le singole aziende e i vari enti a redigere un regolamento locale sulla base della propria organizzazione del lavoro e dunque tenendo conto della dotazione organica, dei profili professionali per l'erogazione delle prestazioni.

Condizioni necessarie per ricorrere a questo strumento sono l'indispensabilità di garantire la funzionalità organizzativa o tecnica delle strutture e la necessità di assicurare quegli interventi assistenziali urgenti e non programmabili.

Pensiamo ad esempio alle strutture di emergenza e alle sale operatorie nelle aziende ospedaliere. A tal proposito, il Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che la pronta disponibilità vada limitata per un massimo di 6 turni al mese, nei giorni festivi e al turno notturno.

Occorre infatti considerare il diritto e l'esigenza del riposo da parte del dipendente, come vedremo meglio nel paragrafo successivo. La pronta disponibilità è pagata con una indennità di 20,66 euro, ma per turni tra 4 e 12 ore spetta una indennità di 1,89 euro all'ora.

In tutti i casi occorre aggiungere la retribuzione aggiuntiva da lavoro straordinario secondo la triplice maggiorazione del 15% per il lavoro diurno, del 30% per il lavoro notturno o festivo, del 50% per il lavoro notturno e festivo.

Spiegazione pronta disponibilità nel lavoro

Una precisa disposizione contenuta nel contratto di lavoro del comparto sanità prevede che il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle 11 ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle 11 ore di riposo.

L'istituto della pronta disponibilità si lega infatti strettamente a quella del riposo che è un diritto del lavoratore sancito dalle norme generali sul lavoro.

Sempre all'interno della medesima disposizione si legge anche che nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina della pronta disponibilità in servizio, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi 7 giorni, fino al completamento delle 11 ore di riposo.

A tal proposito, il riposo giornaliero è pari a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore da calcolare dall'ora di inizio della giornata di lavorato. Si tratta del riposo minimo normale che in alcuna caso può essere ridotto da accordi fra le parti. La deroga è ammessa solo con contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale fra i sindacati.

Nel periodo di riposo non si conteggiano i riposi intermedi e le pause di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e non superiore a 2 ore tra l'inizio e la fine di ogni giornata di lavoro.

Una importante direttiva comunitaria ha quindi stabilito che il riposo giornaliero può essere concesso in modo non consecutivo per le sole attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.