Le norme in vigore obbligano i datori di lavoro a riservare una quota di lavoratori iscritti alle categorie protette con particolare attenzione a chi si trova in una condizione di disabilità. L'obiettivo è la promozione dell'inserimento nel mondo lavorativo delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio.
Quando si parla di quota di riserva per disabili si fa riferimento a quella parte della forza lavorativa che deve essere assegnata alle cosiddette categorie protette.
Non sono coinvolte tutte le aziende, ma solo quelle che rispondono a requisiti ben precisi. Vediamo allora tutti i dettagli:
Le norme in vigore obbligano i datori di lavoro a riservare una quota di lavoratori iscritti alle categorie protette con particolare attenzione a chi si trova in una condizione di disabilità. L'obiettivo è la promozione dell'inserimento nel mondo lavorativo delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio.
Destinatari della misura relativa alle assunzioni obbligatorie sono le persone disoccupate e affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; cechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione non udenti; invalide di guerra, invalidi civili di guerra e di servizio; vedove o vedovi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Le quota di riserva per disabili sono così suddivise:
Sono comunque previste alcune eccezioni. In particolare, per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e per gli impianti su fune sono previste esclusioni dall’obbligo di assunzioni di lavoratori disabili per il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
Sono computati ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Ma non lo sono i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge 68 del 1999; i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento.
E ancora, non lo sono gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i lavoratori a domicilio.
Sono quindi esclusi i lavoratori che aderiscono al programma di emersione; lavoratori assunti con contratti di reinserimento; i lavoratori ammessi al telelavoro mediante accordo collettivo per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
La computabilità del lavoratore è subordinata alla dimostrazione che prima della costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% ovvero di minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria ovvero di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.
Ma anche all'assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio e all'idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.
Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro secondario sono conteggiati ai fini della determinazione del numero di persone con disabilità da assumere.