Per sottofatturazione di intende l'emissione di fatture di importo inferiore rispetto al reale ed espone il contribuente al reato di omissione ovvero di occultamento dei guadagni con l'obiettivo di pagare meno tasse. Detto in altri termini, si tratta di evasione fiscale che scatena una reazione da parte dell'Agenzia delle entrate.
Quando ci sono si mezzo fisco e fatture, l'attenzione dell'Agenzia delle entrate è costantemente elevata poiché è in questo passaggio che si consuma uno dei più classici reati in materia. Mantenere la contabilità in ordine è un requisito fondamentale per evitare grane con il fisco.
Una delle pratiche sotto esame è la sottofatturazione ovvero quando il contribuente o la partita Iva emettono fatture troppo basse. Quali sono i rischi a cui vanno incontro? Approfondiamo questo aspetto:
Per sottofatturazione di intende l'emissione di fatture di importo inferiore rispetto al reale ed espone il contribuente al reato di omissione ovvero di occultamento dei guadagni con l'obiettivo di pagare meno tasse. Detto in altri termini, si tratta di evasione fiscale che scatena una reazione da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il fisco si attiva infatti con l'accertamento induttivo ovvero alla stima dei ricavi senza considerare la contabilità e dunque sulla base della media di redditività del comparto di appartenenza. A
ffinché scatti il reato è indispensabile che l'evasione dell'imposta sia maggiore di 100.000 euro e che la cifra totale degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al 10% della somma complessiva degli elementi attivi dichiarati ovvero maggiore di 2 milioni di euro.
Secondo l'Agenzia delle entrate, per le imprese di minori dimensioni, la selezione si indirizza nei confronti di soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti l'attività esercitata. Per il fisco, indicatori di rischio di questi comportamenti si ritrovano nella presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo, negli acquisti effettuati da controparti che dichiarano l'esercizio di attività rientranti in codici Ateco residuali, nella presenza di un elevato importo dei costi cosiddetti residuali.
E ancora: nell'effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, nella presenza di crediti Iva in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti, come aliquote differenziate tra acquisto e vendita.
Rispetto alla selezione dei soggetti di medie dimensioni, l'Agenzia delle entrate distingue i criteri in funzione della dimensione degli stessi. In particolare, per le imprese meno strutturate, con volume d’affari o ricavi inferiori a 25 milioni di euro, nelle quali si rilevano, in caso di comportamenti di sottofatturazione, deduzione di costi non documentati, non inerenti, fittizi e sovrastima dei valori di magazzino, risultano di ausilio, ai fini della selezione in funzione dell'attività di controllo, gli applicativi comunemente utilizzati per l'attività di analisi.
Rispetto alle imprese con volume d'affari o ricavi compresi tra 25 e 100 milioni di euro, l'attività si concentra sui fenomeni di pianificazione fiscale che comportano l'erosione di base imponibile dal territorio dello Stato oltre che sugli stessi fenomeni evasivi.
La sottofatturazione è strettamente legata anche all'importazione di merci nel momento in cui sono consegnate alla Dogana dichiarazioni non veritiere sul loro valore. Anche in questo caso l'obiettivo dichiarato è non pagare i dazi dovuti o l'Iva.
Normativa alla mano, per determinare il valore, le autorità doganali possono non tenere conto del prezzo dichiarato delle merci importate e ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana, quali previsti del Codice doganale e al prezzo di vendita di merci similari, se i dubbi sul valore di transazione delle merci restano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi.
Per le imprese di minori dimensioni, la selezione si indirizza nei confronti di soggetti che sottofatturano le prestazioni attive.