Che cos'è l'affido condiviso. Significato e spiegazione facile e completa

Cosa prevede l’affido esclusivo per l’esercizio della potestà genitoriale nei casi di separazione di madre e padre: diritti e obblighi uguali per entrambe

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Che cos'è l'affido condiviso. Significat

Cosa significa affido condiviso?

Con il termine affido condiviso si intende una modalità di esercizio della potestà genitoriale che permette ad entrambe i genitori, in egual modo e con gli stessi diritti e obblighi, di provvedere al benessere dei figli e a trascorrere del tempo con loro.

Cos’è l’affido condiviso? Quando una coppia con figli decide di separarsi generalmente cerca di trovare un accordo per garantire ai propri figli di continuare a vivere una vita serena e in armonia a prescindere dalla vita insieme dei genitori.

E si tratta di un accordo che nella maggior parte dei casi è possibile trovare ma che in alcuni casi, quando ci sono tensioni e la storia si conclude assolutamente non in buoni rapporti, salta, rimandando ogni decisione al giudice.

La legge attualmente in vigore per le coppie che si separano prevede, a prescindere, l’affido condiviso, che ha sostituito l’affidamento congiunto e che può essere sostituito dall’affido esclusivo solo su decisione del giudice e in presenza di situazioni ed elementi specifici. Vediamo allora qual è il significato dell’affido condiviso?

  • Cos’è l’affido condiviso
  • Affido condiviso tra diritti e obblighi

Cos’è l’affido condiviso

L’affido condiviso è oggi, per la legge italiana, l’evoluzione dell’affido congiunto che prevede al termine di una relazione e in caso di separazione dei genitori, la possibilità per entrambe i genitori e in egual modo la responsabilità nei confronti dei figli.

L’affido condiviso, a differenza dell’affido congiunto prevede:

  • uguale divisione del tempo da trascorrere con il figlio;
  • possibilità di doppia residenza per il minore;
  • uguale onere contributivo per il mantenimento del minore;
  • stesso peso e importanza per le decisioni inerenti la vita quotidiana e  le questioni di ordine straordinario.

Stando, infatti, a quanto stabilito dalla la legge 50 del 2006, entrambe i genitori con l'affidamento dei figli condiviso devono esercitare la potestà sui figli in modo condiviso e ogni decisione rilevante per i figli, dall’istruzione, all’educazione, alla salute, deve essere presa di comune accordo, considerando capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei figli stessi.

Per quanto riguarda questioni di minore importanza, le decisioni possono essere prese anche dai singoli genitori separatamente.

Affido condiviso tra diritti e obblighi

L’affido condiviso prevede, dunque, per entrambe i genitori stessi diritti e stessi obblighi e non solo per il tempo da dedicare ai figli. Nonostante, di norma, il collocamento dei minori avviene presso il domicilio della madre che di solito è nella casa coniugale, perché sono per lo più le mamme i genitori considerati più adatti all’accudimenti e alla cura dei figli minori, l’affido condiviso prevede per i padri gli stessi diritti delle madri a frequentare i figli.

Ciò significa che ogni qualvolta che un padre ha desiderio di vedere il figlio o i figli può farlo tranquillamente senza necessità di alcun permesso o disposizione da parte di un giudice. Basta solo comunicare alla madre la volontà di vedere e trascorrere del tempo con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei figli stessi. Qualsiasi interferenza ingiustificata da parte della mamma nella volontà del padre di vedere e stare con i figli non vale.

Precisiamo che l’affido condiviso tra due genitori non cambia e sussiste anche quando uno dei due genitori forma una nuova famiglia. Stando, infatti, a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, la formazione di una nuova famiglia non implica alcun cambiamento delle condizioni dell’affidamento condiviso tra padre e madre

Una modifica delle condizioni di affidamento può sussistere solo se l’eventuale nuovo compagno o compagna convivente del genitore presso cui sono stati collocati i figli risulta una presenza negativa per i minori.

L’affido condiviso salta e lascia posto all’affido esclusivo solo ed esclusivamente quando si dimostra l’inidoneità di uno dei due genitori e si ritiene che l’affido condiviso possa essere sfavorevole e non garantire il benessere dei figli.