Con il termine affido condiviso si intende una modalità di esercizio della potestà genitoriale che permette ad entrambe i genitori, in egual modo e con gli stessi diritti e obblighi, di provvedere al benessere dei figli e a trascorrere del tempo con loro.
Cos’è l’affido condiviso? Quando una coppia con figli decide di separarsi generalmente cerca di trovare un accordo per garantire ai propri figli di continuare a vivere una vita serena e in armonia a prescindere dalla vita insieme dei genitori.
E si tratta di un accordo che nella maggior parte dei casi è possibile trovare ma che in alcuni casi, quando ci sono tensioni e la storia si conclude assolutamente non in buoni rapporti, salta, rimandando ogni decisione al giudice.
La legge attualmente in vigore per le coppie che si separano prevede, a prescindere, l’affido condiviso, che ha sostituito l’affidamento congiunto e che può essere sostituito dall’affido esclusivo solo su decisione del giudice e in presenza di situazioni ed elementi specifici. Vediamo allora qual è il significato dell’affido condiviso?
L’affido condiviso è oggi, per la legge italiana, l’evoluzione dell’affido congiunto che prevede al termine di una relazione e in caso di separazione dei genitori, la possibilità per entrambe i genitori e in egual modo la responsabilità nei confronti dei figli.
L’affido condiviso, a differenza dell’affido congiunto prevede:
Stando, infatti, a quanto stabilito dalla la legge 50 del 2006, entrambe i genitori con l'affidamento dei figli condiviso devono esercitare la potestà sui figli in modo condiviso e ogni decisione rilevante per i figli, dall’istruzione, all’educazione, alla salute, deve essere presa di comune accordo, considerando capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei figli stessi.
Per quanto riguarda questioni di minore importanza, le decisioni possono essere prese anche dai singoli genitori separatamente.
L’affido condiviso prevede, dunque, per entrambe i genitori stessi diritti e stessi obblighi e non solo per il tempo da dedicare ai figli. Nonostante, di norma, il collocamento dei minori avviene presso il domicilio della madre che di solito è nella casa coniugale, perché sono per lo più le mamme i genitori considerati più adatti all’accudimenti e alla cura dei figli minori, l’affido condiviso prevede per i padri gli stessi diritti delle madri a frequentare i figli.
Ciò significa che ogni qualvolta che un padre ha desiderio di vedere il figlio o i figli può farlo tranquillamente senza necessità di alcun permesso o disposizione da parte di un giudice. Basta solo comunicare alla madre la volontà di vedere e trascorrere del tempo con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei figli stessi. Qualsiasi interferenza ingiustificata da parte della mamma nella volontà del padre di vedere e stare con i figli non vale.
Precisiamo che l’affido condiviso tra due genitori non cambia e sussiste anche quando uno dei due genitori forma una nuova famiglia. Stando, infatti, a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, la formazione di una nuova famiglia non implica alcun cambiamento delle condizioni dell’affidamento condiviso tra padre e madre
Una modifica delle condizioni di affidamento può sussistere solo se l’eventuale nuovo compagno o compagna convivente del genitore presso cui sono stati collocati i figli risulta una presenza negativa per i minori.
L’affido condiviso salta e lascia posto all’affido esclusivo solo ed esclusivamente quando si dimostra l’inidoneità di uno dei due genitori e si ritiene che l’affido condiviso possa essere sfavorevole e non garantire il benessere dei figli.