Nell’organizzazione del lavoro subordinato in Italia, la qualifica di quadro rappresenta una posizione di rilievo, intermedia tra impiegati e dirigenti, caratterizzata da specifici livelli di responsabilità, autonomia gestionale e competenze.
La qualifica di quadro viene formalmente individuata dall’articolo 2095 del Codice Civile italiano, che prevede quattro categorie di prestatori di lavoro subordinato: dirigenti, quadri, impiegati e operai. I quadri, secondo la normativa, sono lavoratori subordinati che – pur non ricoprendo ruoli dirigenziali – svolgono funzioni di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa, con autonomia decisionale, capacità organizzativa e responsabilità nella gestione delle risorse. La regolamentazione puntuale di questa figura è affidata ai CCNL di settore, che specificano le mansioni, i livelli di autonomia, l’inquadramento e le relative tutele applicabili, in conformità anche alle sentenze della giurisprudenza in materia.
La formalizzazione della categoria è stata rafforzata dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, che ha disciplinato i criteri di appartenenza, demandando alle parti sociali la definizione dei requisiti specifici. La figura viene pertanto riconosciuta anche in assenza di una gerarchia legale vincolante tra contratto collettivo nazionale e accordi aziendali, permettendo una certa flessibilità nella regolamentazione.
I quadri ricoprono una posizione apicale intermedia, caratterizzata da funzioni di coordinamento, controllo, pianificazione e, spesso, gestione diretta di processi o persone. I criteri di identificazione tipici, individuati da contratti collettivi e confermati dalla giurisprudenza, comprendono:
La definizione di quadro può variare leggermente da contratto a contratto, ma è generalmente associata a mansioni diverse e di maggiore responsabilità rispetto agli impiegati, pur rimanendo sotto il livello dei dirigenti. Nel settore pubblico, la posizione equivale spesso a quella del funzionario.
La suddivisione tra le quattro categorie legali di lavoratori si riflette puntualmente negli inquadramenti previsti dai CCNL. I punti di divergenza principali riguardano: i compiti esercitati, le responsabilità, la retribuzione, la gestione dell’orario di lavoro e le tutele in caso di risoluzione del rapporto.
Categoria | Competenze e responsabilità | Autonomia e poteri |
Dirigente | Definizione delle strategie d'impresa; gestione complessiva dell’azienda o di un ramo | Massima, con facoltà di rappresentanza legale |
Quadro | Gestione processi e risorse; coordinamento, pianificazione, innovazione | Elevata, ma subordinata a dirigenti o imprenditore |
Impiegato | Attività esecutive, amministrative o tecniche, di concetto o d’ordine | Limitata o media, secondo mansioni e livello |
Operaio | Mansioni operative e manuali; produzione, manutenzione, logistica | Minima, operativo in area specifica |
I quadri solitamente non hanno diritto alle indennità per lavoro straordinario, a differenza di alcuni impiegati con funzioni direttive, e sono soggetti a tutele differenziate rispetto alle altre categorie, ad esempio in materia di orario di lavoro e licenziamento.
L’accesso alla posizione di quadro richiede una pluralità di competenze trasversali e verticali, spesso esplicitate nei mansionari aziendali e nei CCNL di riferimento. Tra le principali:
La presenza di tali competenze è valutata in sede di assunzione, promozione, avanzamento e anche in caso di contenzioso sulla corretta attribuzione della qualifica (riferimento normativo RD n. 1825/1924).
Il riconoscimento della qualifica di quadro avviene secondo due criteri essenziali: l’effettivo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto alla categoria impiegatizia e la corrispondenza tra mansioni e criteri previsti dal CCNL del settore di riferimento.
Se il lavoratore contesta in sede giudiziale una mancata attribuzione o una dequalificazione, l’onere probatorio ricade sul dipendente e deve fondarsi sia su elementi concreti di svolgimento delle attività tipiche sia sulla produzione del testo contrattuale nazionale o aziendale applicabile.
La giurisprudenza riconosce la possibilità, in assenza di previsione della contrattazione collettiva, di inquadrare come quadro il lavoratore che svolga funzioni sostanzialmente assimilabili, per responsabilità e autonomia, a quelle individuate dalla legge (legge n. 190/1985).
La disciplina relativa ai quadri presenta concrete differenze in base al settore e al CCNL applicato (articolo 2095 Codice Civile). Alcuni CCNL, ad esempio quello del Commercio e quello dei Metalmeccanici, offrono definizioni dettagliate delle mansioni, il livello minimo di autonomia e le retribuzioni, fissando anche indennità particolari e obblighi assicurativi specifici (polizza infortuni, responsabilità civile verso terzi). Il riconoscimento della categoria e i diritti corrispondenti vengono applicati in maniera omogenea anche nel pubblico impiego, dove la qualifica di quadro coincide sovente con quella del funzionario amministrativo (Cat. D negli enti locali).
Nei CCNL che non esplicitano la figura del quadro, la funzione viene desunta dalle mansioni effettive e dai risultati ottenuti nell’ambito dell’organizzazione aziendale o dell’ente. Il confronto con le posizioni di impiegato direttivo è più frequente in questi casi per delimitare responsabilità, autonomia e riconoscimenti economici.
Il regime degli orari e delle tutele legali applicabile ai quadri si differenzia da quello delle altre categorie: in genere, non hanno diritto all’indennità per il lavoro straordinario, salvo previsione contrattuale. Sono invece soggetti a procedure di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni che variano in funzione del CCNL di riferimento e degli anni di servizio (vedi FAQ INPS sul preavviso).
In caso di licenziamento illegittimo o discriminatorio, la tutela giuridica consente ai quadri di impugnare il provvedimento dinanzi al giudice del lavoro, con possibilità di reintegra o, più frequentemente, di risarcimento del danno sulla base delle dimensioni aziendali e della natura delle mansioni svolte. Non sono previsti limiti risarcitori in caso di molestie o discriminazioni accertate. Le procedure di contestazione disciplinare sono ugualmente regolate dalle disposizioni generali del diritto del lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.