Una cooperativa sociale di tipo misto una cooperativa sociale che riunisce le due tipologie previste per legge per identificare le cooperative sociali. Stando, infatti, a quanto previsto dalle attuali norme vigenti, le cooperative sociali possono essere di due tipologie: o cooperative sociali di tipo A, che sono quelle che si occupano di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; o cooperative sociali di tipo B, che sono quelle che si occupano di attività diverse, non solo servizi ma anche attività industriali, agricole, commerciali e che si pongono come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La cooperativa sociale è una particolare tipologia di società costituita per garantire la fornitura di determinati beni o servizi ai soci, tra servizi socio-sanitari, servizi educativi, servizi di integrazione nella società e nel mondo del lavoro, e servizi per persone svantaggiate e nasce anche con l’obiettivo di garantire una serie di servizi per sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, avendo dunque una vera e propria funzione sociale.
La cooperativa sociale, essendo una impresa, appunto, sociale, può avere personale, componenti del Direttivo e soci, che possono essere pagati, e, dal punto di vista fiscale, la cooperativa sociale gode di diverse agevolazioni fiscali e l’accumulo del capitale è destinato prevalentemente ai reinvestimenti dell'azienda. Ma invece cos’è una cooperativa sociale di tipo misto? Cerchiamo di dare di seguito una spiegazione al significato di cooperativa sociale di tipo misto 2022.
Si definisce una cooperativa sociale di tipo misto una cooperativa sociale che riunisce le due tipologie previste per legge per identificare le cooperative sociali. Stando, infatti, a quanto previsto dalle attuali norme vigenti, le cooperative sociali possono essere di due tipologie:
All’interno di queste cooperative, come previsto dalle leggi in vigore, possano prestare servizio anche i soci volontari cooperatori, vale a dire coloro che prestano la propria attività gratuitamente. La stessa legge prevede, però, la presenza dei soci volontari non superi il 50% del totale complessivo dei soci.
Entrando più nel dettaglio delle due tipologie di cooperative sociali che possono essere riunite in modo tale da creare una cooperativa sociale di tipo misto, offrendo cioè servizi e attività sia delle cooperative di tipo A e sia di tipo B, le cooperative sociali di tipo A offrono esclusivamente servizi socio-sanitari, come attività e servizi di riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi domiciliari di assistenza, attività di assistenza infermieristica, ecc., ed educativo, come corsi scolastici, corsi di formazione e lavoro, sia ad utenti in generale, al pubblico o ai soci.
Le cooperative socio-sanitarie devono essere costituite da soci in possesso di adeguata qualifica professionale che operano nei settori dell’assistenza agli handicappati, agli anziani, ai malati, agli inabili, e in genere a persone bisognose di intervento sociale.
Le cooperative sociali di tipo B offrono, invece, servizi, assistenza e possibilità lavorative in settori diversi, da quello commerciale, a quello agricolo, industriale, ecc e hanno lo scopo di sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro di persone considerate svantaggiate.
Sono considerate persone svantaggiate invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i soggetti sottoposti a trattamento psichiatrico, alcolisti, tossicodipendenti, disoccupati, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, extra comunitari-
La cooperativa sociale di tipo misto ha, dunque, come oggetto un servizio di pubblica utilità sociale, è senza scopo di lucro e non richiede alcun tipo di capitale sociale minimo, ma è necessario che ogni socio sottoscriva una quota sociale di almeno 25 euro.
Per l’apertura di una cooperativa sociale è necessario recarsi presso un notaio che la istituisce attraverso un atto notarile per poi passare alla registrazione della stessa nel registro delle imprese. Una volta costituita, la cooperativa sociale di tipo misto deve dotarsi di un organo amministrativo che può essere costituito da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico.