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Che differenze ci sono tra congedo parentale e aspettativa retribuita o non retribuita per leggi e CCNL 2024

Non solo i beneficiari, ma anche le ragioni per cui possibile richiedere il congedo parentale o l'aspettativa retribuita o non cambiano profondamente.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Che differenze ci sono tra congedo paren

Quali sono le differenze tra congedo parentale e aspettativa?

Le differenze tra congedo parentale e aspettativa sono numerose e riguardano sia i beneficiari e sia i motivi per cui richiedere l'assenza dal lavoro.

Che differenze ci sono tra congedo parentale e aspettativa retribuita o non retribuita per leggi e CCNL 2024? Il congedo parentale l'aspettativa retribuita e non permettono al dipendente di assentarsi dal lavoro per un periodo più o meno lungo con la conservazione del posto di lavoro. Ma sussistono delle differenze.

  • Cos'è il congedo parentale e cosa prevede
  • Aspettativa retribuita e non retributiva: le regole in vigore

Cos'è il congedo parentale e cosa prevede

Il congedo parentale è un periodo di assenza facoltativa dal lavoro, che spetta sia alla madre e sia al padre lavoratore, che si differenzia dal congedo di maternità, che è invece destinato esclusivamente alle donne durante la gravidanza e nel post-parto immediato.

Può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi e per usufruirne è necessario fare domanda direttamente online sul sito dell’Inps. 

Ad ogni genitore, che sia madre o padre, spetta il 30% della retribuzione media giornaliera per i primi 3 mesi di congedo (per un totale quindi di 6 mesi indennizzati complessivi). Poi si possono aggiungere altri 3 mesi indennizzati, per un totale complessivo di 9 mesi.

Nel caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo di astensione facoltativa totale per entrambi è di 11 mesi, nel rispetto dei limiti massimi di 6 mesi fruibili dalla madre e 7 mesi dal padre.

Anche i genitori soli hanno diritto a un massimo di 9 mesi indennizzati al 30%.

Solo per il 2024 l’aumento dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è stata fissata all’80% della retribuzione solo per un genitore e deve essere fruito entro i sei mesi di età del bambino o dell’entrata in famiglia del minore adottato e comunque non oltre il compimento della maggiore età. 

Gli altri sette mesi sono indennizzati, invece, al 30%, a prescindere dal reddito percepito, mentre i restanti periodi di congedo parentale (fino a 10 o 11 mesi) non sono per nulla indennizzati, a meno che il genitore non percepisca un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento massimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 

Aspettativa retribuita e non retributiva: le regole in vigore

Ben più ampia è la possibilità di accesso all'aspettativa retribuita e non. 

Se con l'aspettativa retribuita, il dipendente ha diritto a ricevere almeno parte dello stipendio, secondo quanto stabilito dal Ccnl di assunzione, con l'aspettativa non retribuita, il dipendente non riceve alcun tipo di retribuzione durante il periodo di assenza dal lavoro. 

L'aspettativa retribuita prevede una durata, massima e minima, stabilita dalle leggi e dai singoli Ccnl, è variabile e non uguale per tutti perché dipende dal motivo per cui viene richiesta.

In particolare, i motivi e la durata dell’aspettativa retribuita a lavoro sono le seguenti:

  • motivi familiari per un parente portatore di handicap, e in tal caso per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la madre o il padre hanno diritto all’aspettativa retribuita della durata di massimo due anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa;
  • lavoratori invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o mutilati, e in tal caso il periodo di aspettativa retribuita dal lavoro è di 30 giorni all’anno;
  • per malattia, e in questo caso l’indennità spetta per un massimo di 180 giorni durante l’anno, 6 mesi, nel caso di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato e l'Inps corrisponde il 50% della retribuzione prevista da contratto a partire dal quarto giorno e fino al ventesimo, dopodicche la retribuzione diventa del 66,66% fino al giorno 180;
  • donne vittime di violenza, e inserite in percorsi di protezione, che hanno diritto ad un’aspettativa retribuita per un periodo massimo di tre mesi, e in tal caso la retribuzione è pari al 100% prendendo come riferimento l’ultima retribuzione, ma l’indennità è a carico dalla lavoratrice ad eccezione delle lavoratrici stagionali e delle operaie agricole che sono pagate dall’Inps;
  • partecipazione a percorsi di formazione continuativa predisposta dall’azienda e per altre ragioni disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro o dallo specifico contratto aziendale e in tal caso la durata massima, continuativa o frazionata, è di undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa;
  • volontariato, e in tal caso la durata massima è di 180 giorni l’anno, di cui 60 continuativi per prestare soccorso durante un’emergenza nazionale, o di 90 giorni l’anno, di cui 30 continuativi, in caso di operazioni di soccorso e di assistenza seguite a calamità naturali, ma solo per il dipendente che risulti iscritto ad un’associazione inserita nei registri regionali e nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. 

Per usufruire dell’aspettativa retribuita è necessario che il disabile abbia un handicap grave accertato dall’Inps. Inoltre, il soggetto in condizione di disabilità non deve (o non può) lavorare ed è possibile fruire del congedo anche in maniera frazionata.

L'aspettativa non retribuita o retribuita prevista dalla legge, se motivata, non può essere negata ad alcun lavoratore e, come il congedo parentale, deveessere richiesta formalmente al datore di lavoro o all'azienda o all'ente di appartenenza.

Il periodo di aspettativa non retribuita può avere una durata massima di 2 anni, usufruibili in maniera sia continuativa che frazionata, durante tutta la vita lavorativa del dipendente.

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