La principale differenza esistente tra cooperative sociali di tipo misto A e di tipo B sta nel settore che si decide di gestire in base all’attività che si vuole avviare. In particolare, mentre le cooperative sociali di tipo misto a si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente, le cooperative sociali di tipo misto b si occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura
La cooperativa sociale è una forma di società che si costituisce per volontà e impegno di un gruppo di persone che hanno l’obiettivo comune di apportare benefici e vantaggi sia ai soci stessi che all'intera comunità con attività che la rendano unica sul territorio.
La costituzione di una cooperativa sociale avviene in tre i passaggi che sono scelta dei membri della società, redazione dell’atto costitutivo della società stessa davanti ad un notaio, e redazione dello Statuto, che riporta tutte le regole di funzionamento della società. Vediamo di seguito quali sono le differenze esistenti tra cooperative sociali di tipo misto a e b.
La principale differenza esistente tra cooperative sociali di tipo misto A e di tipo B sta nel settore che si decide di gestire in base all’attività che si vuole avviare. In particolare, come previsto dalle leggi 2022 le società di tipo misto si differenziano nel seguente modo:
Le cooperative sociali di tipo misto B svolgono attività produttive finalizzate, dunque, all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con svantaggi fisici o psichici, per esempio ex detenuti, ragazze madri, tossicodipendenti, persone, in generale considerate svantaggiate e che senza il sostegno della cooperativa sociale magari resterebbero escluse dal mercato del lavoro.
Precisiamo che le leggi in vigore prevedono che per quest’ultima tipologia di cooperativa sociale possano prestare servizio anche dei soci volontari cooperatori, cioè soggetti che prestano la propria attività gratuitamente e a cui non si applicano le norme in materia di lavoro subordinato e autonomo, poichè per legge non è previsto per loro alcuna forma di compenso.
A parte la differenza appena riportata di ambito di lavoro differenti per le cooperative sociali di tipo misto A e B, è bene sapere che per cooperative sociali di tipo misto A e B sussistono le stesse norme di funzionamento e gestione e che entrambe sono società non lucrative di utilità sociale.
Inoltre, per entrambe le tipologie di cooperative sociali, sia tipo misto A e sia di tipo misto B, non sussiste obbligo di verifica preventiva dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate per accedere all’iscrizione all’anagrafe delle Onlus.
Cambia ambito e settore di interesse tra cooperativa sociale di tipo misto A e B: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti