Le cooperative sociali hanno l’obiettivo primario di promuovere l’integrazione sociale e lavorativa, la qualità della vita e l’inclusione di cittadini svantaggiati. In virtù della normativa aggiornata, la differenziazione fra cooperative sociali di tipo misto A e B assume un rilievo centrale per comprendere i diversi ambiti operativi e le opportunità offerte a soci e comunità.
Definizione e principi delle cooperative sociali secondo le leggi 2025
Le cooperative sociali sono disciplinate principalmente dalla Legge 381/1991 e dal Decreto Legislativo 112/2017, nonché dagli ultimi aggiornamenti legislativi recepiti nel 2025 che ribadiscono e rafforzano la funzione mutualistica e l’assenza di scopo di lucro. Tali enti si configurano come imprese sociali a mutualità prevalente, dove ogni socio gode dello stesso diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. La natura di impresa sociale viene automaticamente riconosciuta in presenza dello statuto coerente con le finalità di promozione umana, inclusione sociale e servizi di rilevanza collettiva.
Nell’ambito delle cooperative sociali miste A e B, si uniscono le attività tipiche delle cooperative di tipo A (servizi sociosanitari, educativi, formativi) e di tipo B (inserimento al lavoro di persone svantaggiate nei settori produttivi, agricoli, industriali, commerciali). La normativa più recente ha sottolineato la necessità di garantire separazione gestionale fra le due aree, assicurando trasparenza amministrativa e conformità alle norme fiscali e civilistiche.
- Mutualità esterna: L’attività è rivolta non solo ai soci, ma a tutta la comunità, in particolare a persone disagiatate e svantaggiate.
- Mutualità interna: Garantisce vantaggi economici, servizi o opportunità lavorative agli stessi soci rispetto al mercato.
Costituzione e requisiti normativi delle cooperative miste A e B
La costituzione di una cooperativa sociale avviene tramite atto pubblico, redazione dello statuto e iscrizione presso l’Albo nazionale e regionale delle cooperative sociali. Il processo, confermato anche nel 2025, comprende:
- Scegliere i soci fondatori (almeno tre per il tipo B).
- Stipulare l’atto costitutivo e lo statuto davanti a notaio.
- Iscrivere l’ente nel Registro delle Imprese e nell’Albo delle Cooperative con specificazione dell’appartenenza a tipo A, tipo B o misto.
Per le cooperative sociali di tipo misto è obbligatoria la chiara esplicitazione della connessione funzionale tra le due aree di attività, nonché la separazione gestionale e amministrativa ai fini di rendicontazione e supervisione da parte degli organi di revisione.
Distinzione fra cooperative di tipo misto A e B, dettagli settoriali e normativi
Le cooperative sociali di tipo misto A intervengono principalmente:
- nella gestione di servizi socio-sanitari (assistenza domiciliare, centri diurni, case famiglia);
- nell’educazione permanente, nella formazione professionale e dell’infanzia;
- in attività di prevenzione sociale e sostegno a minori, anziani, famiglie fragili;
- nella realizzazione di interventi educativi e culturali anche a supporto di politiche pubbliche.
Le cooperative sociali di tipo misto B, invece, sono orientate a:
- Favorire l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati (disabili psico-fisici, minori a rischio, ex detenuti, soggetti dipendenti in recupero);
- Sviluppare attività produttive, artigianali, agricole, commerciali e di servizi – dalla ristorazione al riciclo, dal commercio equo al facility management;
- Assicurare che almeno il 30% dei lavoratori sia rappresentato da soggetti svantaggiati (come aggiornato dalla normativa vigente del 2025);
- Collaborare con enti pubblici e privati per il rispetto delle convenzioni nell’assunzione delle cosiddette “categorie protette” ex Legge 68/1999.
Le cooperative miste possono svolgere entrambe le tipologie di attività, mantenendo però clausole gestionali ad hoc e la separazione nel rendiconto.
I lavoratori e i soci nelle cooperative sociali: tipologie, diritti e normative
All’interno delle cooperative sociali si possono individuare:
- Soci lavoratori ordinari: partecipano pienamente alla conduzione e gestione dell’ente, con remunerazioni e contratti conformi al CCNL Cooperative Sociali e legge 142/2001.
- Persone svantaggiate: devono costituire almeno il 30% della forza lavoro per le cooperative di tipo B o la relativa componente in quelle miste, secondo quanto previsto dalla legge 381/1991 e successive integrazioni (l’elenco aggiornato comprende anche nuovi target individuati tramite decreti attuativi).
- Soci volontari: soggetti che prestano gratuitamente la propria opera, fino a un massimo della metà del totale dei soci lavoratori. Per essi non si applicano le norme sul lavoro subordinato/autonomo; possono ricevere solo rimborsi documentati per spese sostenute.
- Lavoratori non soci: possono essere sia subordinati che autonomi, ma non partecipano alla gestione societaria di cui godono i soci.
I rapporti di lavoro, secondo la normativa 2025, sono flessibili e possono comprendere lavoro subordinato, autonomo, a progetto. Ricordiamo l’applicazione specifica di diritti sindacali, tutela della salute, sicurezza e accesso ai ristorni (quote di utili non direttamente distribuibili, ma reinvestiti nell’attività sociale).
Agevolazioni fiscali e iscrizioni ONLUS e RUNTS
Tutte le cooperative sociali risultano automaticamente ONLUS (art. 10, D.lgs. 460/1997) e sono iscrivibili al Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS. Godono di esenzione o riduzioni su IRES (solo 3% degli utili netti tassati), imposta di bollo, tasse di concessione, deduzioni IRAP su costi per lavoratori svantaggiati, aliquota IVA agevolata al 5% su servizi sociosanitari/educativi (art. 1, L. 208/2015), oltre a contributi e finanziamenti regionali ad accesso privilegiato previa iscrizione nell’albo competente.
Funzionamento degli organi sociali e governance interna
Ogni cooperativa sociale è dotata dei seguenti organi principali:
- Assemblea dei soci: delibera sulle scelte strategiche e sulla nomina degli amministratori.
- Consiglio di amministrazione: responsabile della gestione ordinaria e straordinaria.
- Collegio sindacale: vigila sulla regolarità amministrativa e contabile.
Le regole di funzionamento, diritti/doveri di soci e i criteri per l’ammissione e l’esclusione, così come le modalità di convocazione delle assemblee, sono dettagliati nello statuto e sono conformi a quanto richiesto dal Codice Civile e dalla normativa sulle imprese sociali.
Vantaggi e opportunità per i soci e la collettività
Le cooperative sociali di tipo misto A e B non distribuiscono utili individuali, ma reinvestono le risorse nel miglioramento dei servizi, nella stabilità occupazionale dei soci, nello sviluppo dei territori e nel sostegno alle fragilità sociali. Le attività sono spesso oggetto di convenzioni pubbliche e collaborazioni con enti locali od organizzazioni non profit.
- Per la collettività: incremento dell’inclusione sociale, abbattimento di barriere alla partecipazione attiva dei soggetti svantaggiati, miglioramento della qualità dei servizi di prossimità.
- Per i soci: opportunità di lavoro qualificato o di accesso a servizi a costi calmierati, partecipazione democratica e coinvolgimento diretto nelle scelte sociali.
FAQ sulle cooperative sociali di tipo misto A e B
- Chi può costituire una cooperativa sociale mista?
Qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, compresi enti pubblici, privati o cittadini, purché vengano rispettati i vincoli sull’oggetto sociale e sui beneficiari delle attività.
- I soci volontari hanno gli stessi diritti degli altri soci?
I volontari possono partecipare alla vita associativa ma, per legge, non percepiscono compensi. Hanno diritto solo ai rimborsi spese e non possono costituire più del 50% dei soci lavoratori.
- Qual è il trattamento fiscale riservato alle cooperative sociali?
Le cooperative sociali usufruiscono di numerose agevolazioni, tra cui: imposta IRES ridotta, esenzione da alcune imposte di bollo, IVA agevolata per specifici servizi, deduzioni IRAP per personale svantaggiato e possibilità di accedere a contributi e bandi pubblici.
- Come funziona l’iscrizione all’Albo e ai registri?
Per svolgere pienamente le attività le cooperative sociali devono iscriversi sia all’Albo nazionale delle cooperative sia, ove richiesto, agli Albi regionali o provinciali.
Leggi anche