Spetta al giudice tutelare, tramite decreto, nominare l'amministratore di sostegno ovvero la persona incaricata di assistere, sostenere e rappresentare chi si trova nell'impossibilità di farlo in autonomia per via di una menomazione fisica o psichica.
Se c'è una figura centrale per assistere, sostenere e rappresentare chi si trova nell'impossibilità di farlo in autonomia per via di una menomazione fisica o psichica è l'amministratore di sostegno.
Si tratta di un compito piuttosto complesso e non a caso le norme che lo riguardano sono particolareggiate e prevedono una serie di condizioni sia in relazione a cosa può e a cosa non può fare e sia alla sua nomina. Vediamo allora alcuni aspetti nei dettagli:
L'amministratore di sostegno può essere designato o cambiato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di questo documento o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
Se possibile, il giudice tutelare deve preferire per ricoprire questo ruolo il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In ogni caso, disposizioni alla mano, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta, il giudice tutelare deve preferire il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere sei importanti informazioni.
Una dopo l'altra si tratta delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno, della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato, dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, dei limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, ella periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice sull'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può così assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; reimpiegare somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e per l'istituzione di un trust avente come trustee l'amministratore, stipulare e curare l'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o cooperative di servizi ripianamento di posizioni debitorie.
Rientrano tra i suoi poteri anche la presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e a enti, pubblici e non; la riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o di invalidità; l'alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni.
E poi: il disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere, la stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe, l'apertura di conti correnti o di libretti postali o bancari; accettazione o la rinuncia di una eredità; la presentazione delle dichiarazioni dei redditi; l'accettazione di donazioni o legati, i prelievi dal conto corrente. Infine, anche la partecipazione ad assemblee, il pagamento delle utenze, la stipula di transazioni, la promozione di cause.
Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere sei importanti informazioni. Esaminiamole una per una.