Chi decide permessi, orari, ferie nel contratto somministrazione tra agenzia lavoro e azienda

Come gestire e organizzare permessi, ferie e orario di lavoro di lavoratori con contratto di somministrazione tra agenzia lavoro e azienda

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Chi decide permessi, orari, ferie nel co

Chi decide permessi, orari, ferie lavoratore in un contratto di somministrazione tra agenzia lavoro e azienda nel 2022?

Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, per permessi, ferie e orario di lavoro per un lavoratore con contratto di somministrazione, agenzia di lavoro e azienda devono far rispettare, in ogni caso, le regole previste dal Ccnl di riferimento e che rispettano i dipendenti direttamente assunti dall’azienda, per cui non sussistono differenze di diritti e doveri tra lavoratori con contratto subordinato e lavoratori con contratto di somministrazione rispetto a quanto previsto dai Ccnl di riferimento. 

Chi decide permessi, orari, ferie lavoratore in un contratto di somministrazione tra agenzia lavoro e azienda nel 2022? Il contratto di somministrazione rientra tra le tipologie di contratto di lavoro che si possono stipulare per regolare rapporti di lavoro interinali e coinvolge diversi soggetti nello stesso rapporto di lavoro che sono: 

  • lavoratore che viene impiegato (somministrato);  
  • utilizzatore, cioè il datore di lavoro;  
  • somministratore, cioè l’agenzia per il lavoro che assume il lavoratore per il datore di lavoro che ne ha bisogno.

Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione presta servizio per il datore di lavoro ma dipende dall’agenzia per il lavoro e se lo stipendio per un lavoratore con contratto di somministrazione deve essere, per legge, lo stesso percepito da un suo pari livello assunto a tempo indeterminato dall’azienda rispettando quanto previsto dal Ccnl di riferimenti, vediamo chi decide orari, permessi e ferie per lavoratori con contratto di somministrazione.

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Permessi e ferie lavoro contratto di somministrazione chi decide

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione dipendenti da un’agenzia del lavoro ma che prestano servizio per uno specifico datore di lavoro hanno diritto a permessi, retribuiti e non, e ferie come previsto dal Ccnl applicato dall'azienda. 

Ciò significa che i lavoratori contratto di somministrazione hanno diritto ad usufruire dello stesso numero di ore di permessi e di giornate di ferie che valgono per i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato con stesso Ccnl direttamente dall’azienda.

Dunque, agenzia di lavoro e azienda che per cui presta lavoro il lavoratore con contratto di somministrazione applicano quanto previsto dal Ccnl di riferimento. Se, per esempio, un lavoratore assunto dall’azienda con contratto commercio ha diritto a 4 settimane di ferie all’anno, anche il lavoratore con contratto di somministrazione ha diritto ad usufruire di 4 settimane di ferie all’anno.

Agenzia lavoro e azienda chi decide orario di lavoro per lavoratore con contratto somministrazione

Stesso discorso vale per quanto riguarda l’orario di lavoro da rispettare, sia ordinario, che straordinario, notturno, ecc: agenzia di lavoro e azienda devono far rispettare al lavoratore con contratto di somministrazione l’orario di lavoro ordinario previsto dal Ccnl di riferimento e che rispettano i dipendenti direttamente assunti dall’azienda.

Non sussistono, dunque, differenze per orario di lavoro per lo svolgimento della propria attività lavorativa, in base a ruoli e mansioni, tra lavoratore subordinato e lavoratore con contratto di somministrazione.