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Gestione permessi, orari, ferie nel contratto di somministrazione 2025 tra agenzia interinale e azienda

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Quali sono le regole per gestire i permessi, le ferie e l'orario di lavoro per chi ha il contratto di somministrazione. Spiegazioni e chiarimenti
Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Gestione permessi, orari, ferie nel contratto di somministrazione 2025 tra agenz

Il contratto di somministrazione rappresenta una delle forme contrattuali flessibili più utilizzate nel mercato del lavoro italiano. Si tratta di un rapporto trilaterale che coinvolge l'agenzia per il lavoro (somministratore), il lavoratore e l'azienda utilizzatrice. 

Struttura del contratto di somministrazione nel 2025

Il contratto di somministrazione rientra tra le tipologie di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro interinali. Questa forma contrattuale coinvolge tre soggetti distinti:

  • Il lavoratore somministrato, che viene impiegato presso l'azienda utilizzatrice
  • L'utilizzatore, cioè l'azienda che necessita della prestazione lavorativa
  • Il somministratore, ovvero l'agenzia per il lavoro che assume formalmente il lavoratore

Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione presta servizio per l'azienda utilizzatrice ma dipende formalmente dall'agenzia per il lavoro. Questo aspetto è fondamentale per comprendere la gestione di permessi, orari e ferie.

A partire dal 2025, con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), la disciplina della somministrazione ha subito importanti cambiamenti, in particolare per quanto riguarda i limiti di durata delle missioni e l'applicazione delle causali.

Gestione dei permessi e delle ferie nel contratto di somministrazione

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione, dipendenti da un'agenzia del lavoro ma che prestano servizio per uno specifico utilizzatore, usufruiscono di permessi e ferie secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice.

Ciò significa che questi lavoratori hanno diritto allo stesso numero di ore di permessi e di giornate di ferie che spettano ai dipendenti assunti direttamente dall'azienda utilizzatrice con lo stesso CCNL, sia a tempo determinato che indeterminato.

La gestione operativa delle ferie e dei permessi è di competenza dell'azienda utilizzatrice, che deve seguire quanto stabilito dal CCNL di riferimento. Ad esempio, se un lavoratore assunto direttamente dall'azienda con contratto del commercio ha diritto a 4 settimane di ferie all'anno, anche il lavoratore con contratto di somministrazione avrà diritto alle stesse 4 settimane di ferie annuali.

Il rinnovo del CCNL delle agenzie di somministrazione firmato a febbraio 2025 ha introdotto alcune novità in materia di welfare e tutele per i lavoratori somministrati, rafforzando i loro diritti anche in termini di ferie e permessi. Questo accordo interessa circa 500.000 lavoratori del settore, un terzo dei quali con contratti a tempo indeterminato.

Gestione dell'orario di lavoro nei contratti di somministrazione

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, è sempre l'azienda utilizzatrice, e non l'agenzia interinale, a occuparsi della sua gestione, sia per l'orario ordinario che per quello straordinario, su turni o con altre modalità organizzative.

Anche in questo caso, l'azienda deve rispettare quanto previsto dal CCNL di riferimento applicato ai propri dipendenti diretti. Non esiste alcuna differenza tra l'orario di lavoro di un dipendente subordinato e quello di un lavoratore con contratto di somministrazione che svolge le medesime mansioni.

Il lavoratore somministrato deve quindi attenersi alle regole orarie stabilite dall'azienda utilizzatrice, incluse quelle relative a:

  • Orario giornaliero e settimanale
  • Lavoro straordinario
  • Turni di lavoro
  • Pause e riposi

Le eventuali richieste di modifica dell'orario di lavoro o di permessi devono essere indirizzate al responsabile presso l'azienda utilizzatrice, seguendo le procedure interne stabilite.

Parità di trattamento e diritti dei lavoratori somministrati

Il principio cardine che regola il rapporto di somministrazione è quello della parità di trattamento. L'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Questo significa che i lavoratori somministrati hanno diritto a:

  • Stessa retribuzione dei dipendenti diretti con pari mansioni
  • Stesso numero di ore di permessi e ferie
  • Stessi trattamenti economici accessori (premi, indennità, ecc.)
  • Accesso ai servizi sociali e assistenziali dell'azienda utilizzatrice

L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.