A rispondere una volta per tutte a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle entrate spiegando che in questa circostanza non è possibile detrarre alcuna spesa, neanche un solo euro. Per fruire di questa possibilità è infatti richiesto che il contribuente sia intestatario del mutuo e proprietario dell'abitazione acquistata. Di conseguenza chi compra ovvero chi paga deve essere anche il proprietario per recuperare parte delle spese. Tuttavia non è richiesta corrispondenza tra la quota di proprietà e quella di detrazione spettante per gli interessi passivi ed è proprio questo l'espediente da sfruttare.
L'acquisto di una casa rappresenta uno di passi più importanti nella vita, ma non sempre si hanno le disponibilità per economiche per realizzare i desideri. L'accensione di un mutuo, indipendentemente dalle dimensioni dell'abitazione, è una operazione non solo economicamente impegnativa, ma anche difficile da ottenere.
Le banche sono infatti molto rigide in materia e sono disponibili ad anticipare i soldi solo in cambio di garanzie. E i figli, per via della giovane età e quindi per i risparmi non sempre sufficienti a fare grandi acquisti o per la precarietà dell'impiego lavorativo, non sempre sono in grado di assicurarle all'istituto di credito.
Ecco quindi che entrano in campo i genitori, pronti a farsi carico delle spese davanti alla banca. Si tratta di un copione che nel nostro Paese abbiamo visto più e più volte. Il cosiddetto investimento nel mattone è infatti considerato una scommessa sicura per il futuro.
Ma dal punto di vista fiscale e quindi del presente, come metterla con le detrazioni? I genitori possono "scaricare" una parte dei costi sostenuti? Oppure lo può fare il figlio? O non è possibile in entrambi i casi? Scopriamolo in questo articolo analizzando
Quando si parla di detrazione delle spese in seguito all'accensione di un mutuo si fa riferimento agli interessi passivi, agli oneri accessori, alle quote di rivalutazione legate alle clausole di indicizzazione.
Ancora più concretamente, alcune delle voci di spesa da "scaricare" in sede di dichiarazione dei redditi sono la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, le perdite su cambio per i mutui contratti in valuta estera, la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti.
A cui aggiungere l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese di istruttoria, le spese di perizia. Nella pratica viene data la possibilità di detrarre il 19% degli interessi e oneri accessori per un importo non superiore a 4.000 euro.
Accade quindi di frequente che siano i genitori a sostenere le spese per i figli: a chi spetta detrarre il mutuo per la casa?
A rispondere una volta per tutte a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle entrate spiegando che in questa circostanza non è possibile detrarre alcuna spesa, neanche un solo euro.
Per fruire di questa possibilità è infatti richiesto che il contribuente sia intestatario del mutuo, fisso o variabile, e proprietario dell'abitazione acquistata. Di conseguenza chi compra ovvero chi paga deve essere anche il proprietario per recuperare parte delle spese.
Tuttavia non è richiesta corrispondenza tra la quota di proprietà e quella di detrazione spettante per gli interessi passivi ed è proprio questo l'espediente da sfruttare.
C'è quindi una via d'uscita per consentire ai genitori di detrarre le spese per la casa pagata al figlio ed è quella di intestarsi una quota dell'immobile, anche piccola. In tale modo ha diritto a detrarre tutta la percentuale degli interessi passivi pagati nell'anno fino a un massimo di 4.000 euro.
Questa soglia è riferito all'ammontare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti e va divisa tra gli intestatari del mutuo.
In ogni caso non sono detraibili le spese di assicurazione della casa così come le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali per l'acquisto, l'onorario del notaio per il contratto di compravendita e i costi sostenuti di mediazione immobiliare.
Per fruire della detrazione, il contribuente deve produrre copia del contratto di mutuo dal quale risulti che è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, insieme alle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo.