Nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, l'Agenzia delle entrate ha a disposizione 5 anni dalla chiusura della srl per azionare la responsabilità individuale di ex soci, liquidatori e amministratori nel caso di debiti tributari. La sopravvivenza ha effetti solo procedurali per la validità degli atti notificati alla società anche se estinta.
La chiusura di una srl non è un'operazione che si conclude nel giorno stesso della cancellazione dal registro delle imprese. Ci sono infatti gli eventuali debiti da gestire e non solo nei confronti dei creditori. Ma anche quelli nei confronti del fisco - creditore anch'esso, naturalmente - con tutte le conseguenze che comporta.
Chi paga i debiti di una società a responsabilità limitata che viene cancellata? Che fine fino i debiti tributari se la società è stata ufficialmente cancellata dal registro delle imprese? La questione interessa da vicino non solo il fisco ovvero gli enti creditori, ma anche gli stessi ex soci, evidentemente preoccupati dalla gestione dei debiti.
Quelli tributari di di una società estinta si trasmettono agli ormai ex soci?
Entriamo allora nei dettagli della questione dei debiti tributari delle società a responsabilità limitata cancellate dal registro delle imprese, tenendo conto che laddove le disposizioni legislative sono insufficienti ovvero non coprono tutta la casistica possibile, ci pensano le sentenze dei tribunali, e in particolare della Corte di Cassazione, a fare chiarezza.
Come vedremo nel corso dell'articolo, lo stesso "trattamento" si applica nei confronti delle srl cancellate d'ufficio dal registro delle imprese. Questa eventualità si verifica qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio.
Di base ricordiamo che nelle società di persone la responsabilità dei soci è illimitata e solidale durante la vita societaria, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società. E che questa responsabilità permane anche dopo l'estinzione della società in modo illimitato. Vediamo quindi
Non sono affatto rari i casi di cancellazione di una srl con sopravvenienze tributarie ovvero con debiti tributari da pagare. Può succedere per la tempestività con cui la società viene cancellata dal registro delle imprese oppure proprio con l'intenzione di chiudere definitivamente un capitolo sperando di lasciarsi tutto alle spalle.
Ma è davvero così? A chi spetta il compito di pagare tra soci, amministratori e liquidatori? Su quali spalle ricade la responsabilità per i debiti tributari ed eventualmente per le sanzioni amministrative pecuniarie? Possiamo allora dire che la vita di una società non termine con la cancellazione dal registro delle imprese?
Ebbene, prima della riforma societaria, l'accertamento di debiti tributari determinava la non estinzione del soggetto poiché faceva emergere una passività non liquidata. L'Agenzia delle entrate poteva intestare gli atti alla società e notificarli al liquidatore in quanto rappresentante legale.
Oggi non è più così e lo ha confermato la Corte di Cassazione stabilendo che l'intestazione di un avviso accertamento a un soggetto estinto è da considerarsi nulla o inesistente. Il decreto legislativo 175 del 2004 stabilisce che ai fini della validità e dell'efficacia degli atti tributari l'estinzione della società ha effetto dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
In pratica il fisco ha a disposizione 5 anni dalla chiusura della srl per azionare la responsabilità individuale di ex soci, liquidatori e amministratori. La sopravvivenza ha effetti solo procedurali per la validità degli atti notificati alla società anche se estinta.
Per sopravvenienze passive si intendono quindi i debiti fiscali della società cancellata dal registro delle imprese che non sono stati assolti dalla società e sono stati accertati in un momento successivo alla estinzione.
Di più, norme alla mano i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.