Le parti comuni di un condominio devono essere rispettate e tutti i condomini, nei limiti previsti dal rispetto delle regole fissate, possono farne lo stesso e pari uso tutti i condomini senza mai pregiudicare o impedire lo stesso uso da parte degli altri condomini.
Chi e come può utilizzare le parti comuni di un condominio ed entro quali limiti nel 2022-2023? Quando si vive in un condominio bisogna rispettare determinate regole relative non solo al vivere civile quotidiano ma anche alle norme specificatamente previste dai singoli regolamenti condominiali. Vediamo nel dettaglio di seguito quali sono le regole da rispettare relative alle parti comuni di un condominio.
Le leggi in vigore definiscono parti comuni condominiali tutte le parti di fabbricato la cui proprietà è in comunione tra tutti i condomini. Il Codice Civile individua tre grandi categorie di part comuni condominiali che sono:
Tutti i condomini possono fare pari uso delle parti comuni di un condominio e, stando alle leggi in vigore, diversi sono utilizzi e diritti che i condomini possono esercitare sulle parti comuni in condominio. E’, infatti, diritto di tutti i condomini utilizzare le parti comuni in condominio, permettendo a tutti gli altri condomini di farne pari uso e a meno che non siano previsti espliciti divieti dell’uso delle parti comuni dai singoli regolamenti condominiali, nei seguenti modi, tra gli altri, per esempio per:
Le parti comuni di un condominio devono essere rispettate e tutti i condomini, nei limiti previsti dal rispetto delle regole fissate, possono farne lo stesso e pari uso senza mai pregiudicare o impedire lo stesso uso da parte degli altri condomini.
Tra i limiti previsti di utilizzo rispetto alle parti comuni di un condominio vi sono quelli relativi alla destinazione d’uso delle stesse part comuni che prevedono:
Ogni condomino può, dunque, utilizzare le parti comuni di un edificio, anche apportandovi delle modifiche a proprie spese, solo ed esclusivamente a condizione di non impedire agli altri condomini di farne pari uso.