Il genitore collocatario è, per definizione, il genitore con il quale vengono collocati, appunto, i figli. Si tratta cioè del genitore, generalmente la mamma, con cui i figli, specie se piccoli, restano a vivere a seguito di separazione e divorzio.
Chi è il genitore collocatario? Quando una coppia decide di separarsi e ci sono figli nati dal matrimonio la trafila per il loro affidamento può essere molto semplice, se i genitori raggiungono un accordo su tutto arrivando ad una separazione consensuale per cui sono loro stessi a decidere sulle questioni fondamentali di una separazione, dall’affidamento dei figli, appunto, ad assegnazione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento.
Se, invece, tra i genitori non si riesce a raggiungere un accordo e si arriva alla separazione e al divorzio giudiziale tocca al giudice competente decidere sulle principali questioni appena riportate per risolvere i rapporti tra la coppia, a partire dall’affidamento dei figli, deciso solo ed esclusivamente nel loro interesse e per il loro benessere.
Dunque, genitori o giudice decidono, a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale, quale dei due è genitore collocatario e quale no. Cerchiamo di dare una spiegazione chiara e semplice al significato di genitore colocatario.
Il genitore collocatario è, per definizione, il genitore con il quale vengono collocati, appunto, i figli. Si tratta cioè del genitore con cui i figli restano a vivere a seguito di separazione e divorzio, e che generalmente è la mamma soprattutto se i figli sono piccoli.
La scelta del genitore collocatario tra padre e madre viene fatta solo ed esclusivamente sulla base della valutazione dell’interesse morale e materiale dei figli, in relazione alle capacità dei genitori di crescere ed educare la prole a seguito della cessazione del matrimonio. E solitamente, come detto, il genitore collocatario è la mamma perché è colei che si occupa materialmente dei figli, con una maggiore presenza nonché propensione e preparazione, soprattutto nel caso di figli minorenni.
Tuttavia, pur essendo affidati al genitore collocatario, nel senso che continuano a vivere con il genitore nella casa coniugale senza stravolgere le loro abitudini, il genitore non collocatario dopo il divorzio ha facoltà di vedere e condividere con i figli ogni momento importante della loro vita, con diritto a visite che possono essere anche quotidiane se tra i genitore resta un rapporto di assoluta armonia, consentendo ad entrambe di scegliere e decidere come passare il tempo con i propri figli nel miglior modo possibile.
In alternativa, il giudice che si occupa della separazione stabilisce le modalità e i tempi di visita del genitore non collocatario. In ogni caso si deve sempre rispettare il principio secondo cui i genitori, pur separati, hanno obbligo e dovere di prendersi cura dei figli, occuparsene materialmente e affettivamente e partecipare a tutte le decisioni più importanti riguardo l’educazione, la formazione e la salute.
Se è vero che, in mancanza di accordo tra i genitori, spetta al giudice competente scegliere il genitore collocatario con cui i figli dopo la separazione e il divorzio devono continuare a vivere e se è vero che entrambe i genitori, sia collocatario che non collocatario, hanno sempre il dovere di contribuire alla crescita e all’eduzione dei figli, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista affettivo, è anche vero che il genitore con cui restano i figli deve rispettare obblighi e doveri nei confronti del genitore non collocatario.
Deve, per esempio, permettere sempre ai figli di incontrare il genitore non collocatario tutte le volte in cui è stato disposto dal giudice o anche nel caso in cui fossero gli stessi figli a richiederlo.
Deve permettere al genitore non collocatario di prendere i figli nei giorni stabiliti e tenerli con sé, come accordi previsti dal giudice, e ha il dovere di non impedire, o addirittura rompere, il legame tra figli e genitore non collocatario, cosa che gli costerebbe provvedimenti importanti, a partire dalla possibilità che i figli vengano collocati presso l’altro genitore, fino ad una vera e propria denuncia da parte del genitore non collocatario.