In tema di relazioni di vicinato, una delle questioni più sentite e fonte di contenziosi è certamente quella relativa alla proprietà e gestione di alberi, piante e siepi piantate in prossimità dei confini tra due proprietà. La disciplina giuridica italiana, in particolare l'articolo 892 del Codice Civile, fornisce indicazioni precise in merito, stabilendo i doveri e i diritti di ciascun proprietario.
L'articolo 892 c.c. detta regole chiare: chi intende piantare alberi vicino al confine con la proprietà del vicino, deve rispettare specifiche distanze, determinate dai regolamenti locali o, in loro assenza, da criteri stabiliti dalla legge. Se tali distanze non vengono osservate, il vicino ha diritto di chiedere che gli alberi o le piante siano rimossi o potati, se invadono il suo spazio o limitano il godimento della sua proprietà. Tali regole mirano a evitare che tali elementi vegetali arrechino danni o limitazioni al fondo confinante, ad esempio a causa dell'ombra proiettata, dell'invasione delle radici o della caduta di rami.
L'articolo 892 del codice civile stabilisce le seguenti distanze minime dal confine, a seconda della specie:
In caso di violazione delle distanze stabilite per legge, il vicino che subisce l'invasione può avvalersi dell'articolo 896 c.c. per richiedere la recisione dei rami o delle radici che si protendono sul suo fondo. Questo diritto può essere esercitato in qualunque momento e non necessita dell'intervento dell'autorità giudiziaria, a meno che non sorgano controversie sulla titolarità degli alberi o sulle distanze effettive.
Per quanto riguarda invece i frutti naturalmente caduti dai rami che si protendono oltre il confine, il codice civile stabilisce che appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo diversi usi locali (art. 896 c.c.).