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Chi è il proprietario di alberi, piante e siepi al confine tra due case e conseguenze

Nell'ambito della proprietà immobiliare, la questione della giurisdizione su alberi, piante e siepi che si trovano lungo i confini tra due abitazioni è fonte di crescente interesse e dibattito. Vediamo insieme cosa dice la normativa.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Chi è il proprietario di alberi, piante

Chi è il proprietario di mura, recinzioni, alberi e siepi al confine tra due case per leggi 2022?


 

In tema di relazioni di vicinato, una delle questioni più sentite e fonte di contenziosi è certamente quella relativa alla proprietà e gestione di alberi, piante e siepi piantate in prossimità dei confini tra due proprietà. La disciplina giuridica italiana, in particolare l'articolo 892 del Codice Civile, fornisce indicazioni precise in merito, stabilendo i doveri e i diritti di ciascun proprietario.

La normativa di riferimento

L'articolo 892 c.c. detta regole chiare: chi intende piantare alberi vicino al confine con la proprietà del vicino, deve rispettare specifiche distanze, determinate dai regolamenti locali o, in loro assenza, da criteri stabiliti dalla legge. Se tali distanze non vengono osservate, il vicino ha diritto di chiedere che gli alberi o le piante siano rimossi o potati, se invadono il suo spazio o limitano il godimento della sua proprietà. Tali regole mirano a evitare che tali elementi vegetali arrechino danni o limitazioni al fondo confinante, ad esempio a causa dell'ombra proiettata, dell'invasione delle radici o della caduta di rami.

Distanze da rispettare per alberi, arbusti e siepi al confine tra due case

L'articolo 892 del codice civile stabilisce le seguenti distanze minime dal confine, a seconda della specie:

  • Tre metri per gli alberi di alto fusto, ovvero quelli con un fusto che si divide in rami ad altezza notevole, come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili.
  • Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, con un fusto che si ramifica a un'altezza non superiore ai 3 metri.
  • Mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri.
  • Un metro per siepi di ontano, castagno o piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.
  • Due metri per siepi di robinie.
  • Una situazione particolare si verifica quando gli alberi in questione sono classificati come alberi monumentali o di pregio. Questi soggetti godono di protezioni speciali che possono limitare le azioni dei proprietari limitrofi. Anche in questo caso, tuttavia, la legge prevede possibilità di intervento per garantire la sicurezza e il rispetto della proprietà altrui, pur nella tutela del patrimonio naturale e storico.

Conseguenze della violazione delle norme sulle distanze

In caso di violazione delle distanze stabilite per legge, il vicino che subisce l'invasione può avvalersi dell'articolo 896 c.c. per richiedere la recisione dei rami o delle radici che si protendono sul suo fondo. Questo diritto può essere esercitato in qualunque momento e non necessita dell'intervento dell'autorità giudiziaria, a meno che non sorgano controversie sulla titolarità degli alberi o sulle distanze effettive.

Per quanto riguarda invece i frutti naturalmente caduti dai rami che si protendono oltre il confine, il codice civile stabilisce che appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo diversi usi locali (art. 896 c.c.).

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