Nel sistema giuridico italiano, la distinzione tra nudo proprietario e usufruttuario assume un'importanza notevole nella gestione e nell'attribuzione dei diritti su un immobile. Spesso questa situazione sorge in ambito familiare, successorio o in operazioni immobiliari di investimento. Comprendere esattamente chi sia il proprietario di una casa, quali siano i diritti e i doveri delle parti e come si articolino i rispettivi poteri non è soltanto una questione tecnica, ma ha ricadute pratiche significative, sia per la gestione, sia per la fiscalità relativa all'abitazione.
La nuda proprietà rappresenta una condizione giuridica in cui il titolare detiene solo il diritto di proprietà, privato però della disponibilità materiale e del godimento del bene, che spettano invece all’usufruttuario. L’usufrutto è disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile e consiste nel diritto reale di godere di una cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può fornire, ma rispettandone la destinazione economica e senza alterarne la natura.
Il nudo proprietario, quindi, conserva la titolarità formale del bene e il potere di disporne giuridicamente (ad esempio, può venderlo o donarlo), mentre l’usufruttuario ha il diritto di utilizzarlo e di percepirne i frutti, come gli eventuali canoni di locazione.
La normativa italiana attribuisce la proprietà dell’immobile al nudo proprietario. L’usufruttuario non acquisisce mai la titolarità del bene, ma solo un diritto reale di godimento, che può includere la possibilità di abitarvi, affittare l'immobile e percepirne i proventi finché dura il proprio diritto.
Il nudo proprietario, pur restando formale titolare, non può utilizzare direttamente il bene né percepire tali frutti mentre l’usufrutto è in essere. Tuttavia, conserva prerogative rilevanti, tra cui:
L’usufruttuario gode invece:
Il regime dei diritti e doveri è regolato in modo dettagliato dalla legge e distingue chiaramente le sfere di competenza dei due soggetti.
Usufruttuario:
Nudo proprietario:
L’usufruttuario è l’unico titolato a ricevere i proventi derivanti dall’utilizzo del bene, come nel caso di locazione a uso abitativo o commerciale. Può affittare l’immobile a terzi, compiere tutte le attività di gestione economica, tranne disporre della proprietà stessa.
Il nudo proprietario può vendere il bene, ma l’acquirente subentrerà come nuovo nudo proprietario, mentre il diritto di usufrutto resta operativo fino alla sua naturale estinzione. L’usufruttuario, dal canto suo, può cedere il diritto di usufrutto salvo espressi divieti dell’atto costitutivo.
La disciplina delle spese e dei tributi è complessa ma importante:
L’eventuale mancata distinzione nelle spese condominiali, durante la redazione dei bilanci o delle delibere assembleari, può comportare contestazioni e invalidità delle relative delibere, secondo quanto stabilito dal Codice Civile e dalla Corte di Cassazione. È quindi essenziale distinguere la natura delle spese e specificare le competenze di entrambi i soggetti nelle comunicazioni ufficiali e nella gestione del condominio.