Stando a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la responsabilità della sicurezza nel caso di infortuni di operai in lavori in casa è del committente. Quest’ultimo è sempre responsabile degli infortuni dei lavoratori, anche autonomi, a meno che per l’adozione delle precauzioni in cantiere sono richieste specifiche competenze tecniche.
La responsabilità della sicurezza di lavori in casa per infortunio degli operai è di responsabilità del committente: a stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha specificato come per committente si intendono i privati cittadini, amministratori di condominio, titolari di aziende, responsabili dei lavori pubblici, che devono costruire una nuova opera edile o effettuare un lavoro, anche di piccola entità, di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento e installazione impianti.
Alla luce di quanto confermato dalla Corte di Cassazione, il responsabile per i lavori in casa è il committente, che sarebbe il privato cittadino che decide di effettuare lavori in casa proprio. La responsabilità di eventuali infortuni è di chi firma e, come precisato dalla legge, non è anche del coniuge anche se comproprietario dell’immobile.
Per evitare problemi ed eventuali infortuni e garantire sicurezza, al momento dell’avvio di lavori in casa, il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori in base anche alla pericolosità dei lavori da effettuare e che siano rispettate tutte le norme antinfortunistiche.
Durante i lavori in casa, il proprietario dell’immobile è, dunque, responsabile di eventuali infortuni di operai a meno che non nomini un professionista direttore dei lavori. Se, infatti, il proprietario di casa fa un contratto di appalto ad una ditta appaltatrice, mette maggiormente in sicurezza il luogo dei lavori e risulta anche immune da qualsiasi responsabilità nel caso di infortunio ad operai. Tuttavia, si tratta di una procedura che non viene sempre seguita perché è più costosa rispetto a non nominare un direttore dei lavori tra i professionisti.
Nei cantieri dove, invece, è prevista la presenza di più imprese che effettuano i lavori, il committente ha l’obbligo di scegliere un professionista coordinatore per la progettazione che, a sua volta, ha il compito di definire il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione. Successivamente, prima dell’inizio lavori, il committente deve nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con il compito di far rispettare tutti i criteri stabiliti in fase di progettazione per lavorare e garantire la totale sicurezza.
Gli stessi principi di responsabilità valgono nel caso di eventuali abusi edilizi: anche in tal caso la responsabilità, per la Cassazione, è de coniuge che firma il contratto e non di entrambe anche se comproprietari dell’immobile. L’essere comproprietari della proprietà non comporta estensione della responsabilità al coniuge che non ha realizzato l’abuso edilizio.