In una Srl spetta al datore di lavoro individuato tra i soci ricoprire questo ruolo o scegliere un esterno.
Cresce l'attenzione per la sicurezza all'interno delle Srl e lo è anche per via della normativa in vigore che impone di seguire un protocollo ben preciso. Non solo in caso di eventi sfortunati nelle ore di lavoro, ma anche e soprattutto in ottica di prevenzione.
Ma se nel caso delle aziende con dipendenti, indipendentemente dalla ragione sociale, le disposizioni legislative sono estremamente chiare, qualche dubbio interpretativo è inevitabile nel caso delle Srl. Cerchiamo allora di fare luce e più precisamente:
A norma di legge spetta al datore di lavoro occuparsi degli obblighi per la sicurezza. In estrema sintesi, il suo compito è garantire l'efficienza del sistema di prevenzione e protezione per la tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori. Nelle Società a responsabilità limitata in cui non ci sono dipendenti possono legittimamente sorgere dubbi in riferimento agli obblighi e alle responsabilità per la sicurezza?
Alla base dell'incertezza c'è proprio la difficoltà a individuare il datore di lavoro. Nessuno dei soci della Srl lo è fino al momento in cui non venga stipulato un atto con cui viene formalmente individuato chi assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza. Si tratta di un passaggio da non prendere sottogamba perché il mancato rispetto di questa disposizione viene sanzionato a tutti i soci per il medesimo importo.
A quel punto, il datore di lavoro nominato nella Srl deve rispettare alcuni adempimenti, come la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e degli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio. Ma anche l'effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi così come la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
A proposito della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro può ricoprire questo ruolo o scegliere un esterno. Ricordiamo infine che anche nelle società con un solo socio lavoratore è obbligatoria la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L'elenco degli obblighi a cui è chiamato un datore di lavoro è in effetti molto lungo e di conseguenza occorre sempre molta attenzione. Pensiamo innanzitutto alla nomina del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria quando previsto.
O anche alla designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza.
Ma potremmo ricordare anche l'indispensabilità di fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in relazione alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi agli infortuni accaduti e alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Ecco quindi l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale. Allo stesso tempo deve richiedere ai dipendenti di osservare le norme vigenti, le disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali.
Non sfugge l'invio ai lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente di osservare gli obblighi previsti.
Tra gli obblighi per il datore di lavoro ci sono anche quelli di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento e di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.