Secondo quanto stabilito dalle leggi 201 soci accomandatari e accomandanti sono parte di una Sas in maniera diversa. I soci accomandatari sono, infatti, coloro che hanno il compito di amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti della società, mentre i soci accomodanti non hanno responsabilità in solido di eventuali debiti della società così come non hanno alcun potere di amministrazione e gestione della stessa.
La Sas è una società in accomandita semplice di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e caratterizzata dalla presenza di due categorie distinte di soci, socio accomandatario e socio accomandante.
Per l'apertura di una Sas è necessario che un notaio rediga un atto costitutivo della società che riporti apertura della partita Iva legata alla società, soci accomandatari, soci accomandanti, iscrizione alla camera di commercio per le attività soggette ed un registro societario e divisione in quote del capitale. Ma chi sono socio accomandatario e socio accomandante di una SAS?
Secondo quanto stabilito dalle leggi 201 soci accomandatari e accomandanti sono parte di una Sas in maniera diversa. I soci accomandatari sono, infatti, coloro che hanno il compito di gestire e amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti della società.
I soci accomandanti hanno, invece, il diritto di partecipare alla divisione degli utili, ma non hanno alcun compito di amministrare la società.
Se, inoltre, i soci accomandatari di una Sas rispondono delle obbligazioni contratte dalla società solidalmente e illimitatamente, cioè hanno una responsabilità illimitata verso i creditori e rispondono direttamente con il proprio patrimonio in presenza di eventuali debiti da rimborsare, i soci accomandanti non hanno una responsabilità illimitata, non rispondono con il loro patrimonio per i debiti eventuali della società e sono protetti, pertanto, da qualsiasi tentativo di pignoramento ma non possono nemmeno trattare o concludere affari per conto della società.
Soci accomandatari e soci accomodanti hanno il compito di nominare, e anche revocare, un amministratore della società e per la sua nomina bisogna avere, in particolare, il consenso dei soci accomandatari e la maggioranza, in termini di capitale e quote e non di persone dei soci accomandanti.
Per quanto riguarda il numero di amministratori di una costituita società Sas, tutti gli accomandatari possono essere contemporaneamente amministratori come anche solo uno, una parte di essi o una maggioranza, o possono susseguirsi nell’amministrazione, ma sempre seguendo le regole stabilite quanto stabilito nello statuto.