Si applicano le disposizioni in materia di assicurazione ovvero di responsabilità nei casi di incidenti e del ruolo della società che ha emesso la polizza. In buona sostanza non ci sono differenze tra un sinistro avvenuto all'interno di un parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale e quello in una qualsiasi strada pubblica. A pagare è il responsabile dell'incidente attraverso la propria assicurazione e non di tasca propria.
La sorpresa è senza dubbio di quelle più spiacevoli perché andare a fare la spesa al supermercato e trovare la propria auto danneggiata è una brutta esperienza. Da una parte si prospetta spese di riparazione più o meno elevate in base all'entità dell'incidente con l'incertezza del ruolo della compagnia di assicurazione in sede di risarcimento danni.
Dall'altra c'è la rabbia per l'assenza del responsabile. La stessa scena si può ripetere anche all'interno del parcheggio di un centro commerciale e in un contesto differente ovvero quello di un sinistro tra due due auto in movimento. Anche in questo caso il pensiero corre immediatamente all'assicurazione ovvero se la polizza stipulata da parte del responsabile dell'incidente copra i danni provocati.
L'incertezza sulle norme da applicare nasce dalla natura del parcheggio di supermercati e centri commerciali. Bisogna infatti distinguere tra parcheggi in area privata e parcheggi in area pubblica. Nel primo caso è ammessa la sosta, ma non l'accesso al pubblico. Nel secondo non ci sono limiti ovvero è consentita la libera circolazione dei veicoli così come il posteggio delle auto.
Ebbene, se nel caso dei parcheggi nelle aree pubbliche l'assicurazione è pronta a risarcire i danni provocati dall'assicurato, nel caso dei parcheggi nelle aree private, la norma generale fa cadere questa disposizione e prevede che a risarcire i danni sia lo stesso automobilista di tasca propria.
Ma è sempre così? E come sono considerati i parcheggi di supermercati e centri commerciali? Vediamo tutto in questo articolo fra
Per rispondere alla domanda su chi paga nel caso di incidente in parcheggio di supermercato o di centro commerciale bisogna sapere qual è la natura dell'area di posteggio.
Ebbene, le loro caratteristiche sono particolari perché anche se si tratta di aree private a tutti gli effetti, i parcheggi di supermercati e di centri commerciali sono aperti al pubblico negli orari di apertura delle strutture.
Di conseguenza chiunque può accedervi purché rispetti le norme sulla circolazione dei veicoli così come fissate dal Codice della strada. Allo stesso tempo trovano applicazione anche le disposizioni in materia di assicurazione ovvero di responsabilità nei casi di incidenti e del ruolo della società che ha emesso la polizza.
In buona sostanza non ci sono differenze tra un sinistro avvenuto all'interno di un parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale e quello in una qualsiasi strada pubblica. A pagare è il responsabile dell'incidente attraverso la propria assicurazione e non di tasca propria.
Anche all'interno di parcheggi di supermercati e centri commerciali si applicano le norme del Codice della strada. A questa conclusione si è arrivati anche in seguito a pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui all'interno di un'area appartenente a privati ma con utilizzo consentito a tutti non sono ammesse eccezioni.
A fare la differenza è l'uso pubblico o privato della strada o dello spazio e non l'appartenenza a enti pubblici o a privati. Non ci sono quindi motivi per escludere la validità dell'articolo 2054 del Codice civile, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Allo stesso tempo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Dopodiché il proprietario del veicolo è considerato responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso queste figure sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.