Per lavori che si configurano come abusi edilizi in condominio, la responsabilità è dell'amministratore di condominio per abusi edilizi commessi dal condomino che, però, interessano parti comuni dell’edificio, come facciata esterna o prospetti. Differentemente, la responsabilità è dello stesso condomino.
L’abuso edilizio di configura quando viene realizzato un lavoro edilizio, che sia una costruzione su suolo non edificabile o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica ad una costruzione già esistente, ma senza alcuna autorizzazione amministrativa né eventuale permesso previsto. Vediamo in questo pezzo di chi è la responsabilità in caso di abuso edilizio in condominio.
Sono considerati abusi edilizi in condominio tutti i lavori eventualmente effettuati in condominio ma non approvati dall'amministrazione o eseguiti in difformità, totale o parziale, rispetto al progetto presentato e approvato. Può essere, per esempio, un abuso edilizio in condominio la realizzazione di una veranda fatta su libero arbitrio del condominio senza richiesta di alcun permesso.
Rientrano, dunque, tra i casi di abusi edilizi in condominio:
Per lavori che si configurano come abusi edilizi in condominio, la responsabilità è dell'amministratore di condominio per abusi edilizi commessi dal condomino che, però, interessano parti comuni dell’edificio, come facciata esterna o prospetti. Differentemente, la responsabilità è dello stesso condomino.
Per esempio, è responsabile dell’abuso edilizio in condominio l’amministratore di condominio quando, per esempio, si realizza la chiusura di una veranda, o di un balcone o del terrazzo, quando l'immobile è sottoposto a vincolo.
Considerando, infatti, che l'amministratore di condominio deve rispettare le norme edilizie in tema di autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione di strutture permanenti e modificative del prospetto dell'edificio, risulta egli stesso responsabile dell’abuso edilizio per la realizzazione di opere abusive realizzate senza permesso di costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e paesaggistico-ambientale anche se non è l'autore materiale dell'abuso
Ne deriva che la repressione dell'abuso edilizio in condominio rientra tra i poteri dell'amministratore di condominio perché, come previsto dal Codice Civile, lo stesso amministratore ha sia il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e sia il potere di rappresentare il condominio in giudizio.
Quando un responsabile delle molestie condominiali è un dirigente e quando un condominio: cosa devi sapere