Il dipendente ha diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Se c'è un diritto riconosciuto ai lavoratori pubblici che fruiscono della legge 104 è quello del trasferimento in una sede più vicina al proprio domicilio o alla propria residenza. Come vedremo in questo articolo, l'aspetto a cui prestare attenzione è l'ampia platea dei potenziali beneficiari di questa misura. Non solo il lavoratore disabile in sé. Ma anche i familiari che lo assistono. A patto naturalmente di rispettare i requisiti previsti. Approfondiamo la questione:
I diritti in materia di trasferimento del lavoratore pubblico sulla base della legge 104 sono di due tipi. Da una parte quello di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio. Dall'altra l'indispensabilità del consenso del lavoratore in caso di cambio sede.
Ad aver diritto al trasferimento con la legge 104 sono i disabili con contratto individuale di lavoro dipendente, compresi i lavoratori in modalità part-time.
Sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavoro domestici e familiari. Via libera per i genitori lavoratori dipendenti ovvero madre o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi.
Spazio poi al coniuge lavoratore dipendente: resta attualmente escluso il convivente more uxorio anche se in proposito sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale. Hanno diritto al trasferimento in base alla legge anche parenti o affini entro il secondo grado se sono lavoratori dipendenti.
Si tratta di figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi. Dopodiché, semaforo verde per parenti o affini entro il terzo grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti.
La legge 104 parla infatti chiaramente: a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente pubblico che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Dopodiché il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Naturalmente spetta al lavoratore stesso interessato al trasferimento avviare le pratiche necessarie. Ancora più specificatamente, le ragioni devono sussistere nel momento della richiesta dello spostamento e devono essere oggettive. In pratica non contano le valutazioni soggettive ma occorre dimostrare che il trasferimento apporta un reale beneficio.
C'è però un limite di cui tenere conto. Lo ha ha individuato l'Agenzia delle entrate, secondo cui se il datore di lavoro dimostra l'esistenza di esigenze tecnico-produttive oppure organizzative che impediscono un trasferimento del posto di lavoro, ogni tipo di cambiamento non è ammesso.
Spetta comunque al datore stesso dimostrare che queste ragioni possano essere soddisfatte solo con il trasferimento del lavoratore. A leggere con attenzione la legge 104 emerge infatti che il trasferimento non rappresenta un diritto assoluto e illimitato. Bisogna infatti considera tutti gli interessi in gioco che sono costituzionalmente rilevanti, tra cui quelli economici, produttivi e organizzativi del datore di lavoro. Si tratta comunque di una circostanza comune nel settore privato e non in quello pubblico.