Chi ha la priorità nei parcheggi condominiali secondo regole e leggi aggiornate

Le disposizioni in vigore parlano estremamente chiaro: le aree destinate al parcheggio condominiale sono di proprietà comune. Ma chi ha la priorità nelle scelte.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Chi ha la priorità nei parcheggi condomi

Quando si parla di parcheggi condominiali, la prima regola da ricordare è che l'assegnazione viene disciplinata dal regolamento contrattuale o da una deliberazione adottata dall'assemblea a maggioranza qualificata. I criteri dipendono dalle decisioni dell'assemblea, ma ciascun condomino ha diritto ad almeno un posto auto, senza tenere conto dei millesimi di proprietà. Resta un interessante aspetto da approfondire:

  • Parcheggi condominiali: chi ha la priorità

  • Regole e leggi 2022-2023 sui parcheggi condominiali

Parcheggi condominiali: chi ha la priorità

Le disposizioni in vigore parlano estremamente chiaro: le aree destinate al parcheggio condominiale sono di proprietà comune. Detto in altri termini, tutti i condomini vantano gli stessi diritti. E se il numero dei posti auto è inferiore rispetto a quello dei condomini?

In questo caso è compito dell'assemblea di condominio organizzare la turnazione ovvero assegnare gli spazi a rotazione affinché tutti possano usufruirne. Senza l'accordo, i condomini possono ricorrere al sorteggio. Nella definizione delle assegnazioni, spetta agli stessi condomini riuniti in assemblea trovare gli accordi sulla base delle esigenze manifestate.

Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Regole e leggi 2022-2023 sui parcheggi condominiali

Un altro interessante aspetto da valutare riguarda la possibilità di cambiare disposizione dei parcheggi in condominio in seguito alla loro assegnazione. Le norme vigenti consentono di farlo, a patto che si raggiunga l'unanimità di tutti i condomini.

Il principio chiave è l'unanimità in quanto occorre il via libera di tutti. Non è sufficiente la sola maggioranza. Quest'ultima basta solo se la prima assegnazione è avvenuta a maggioranza.

Sulla base di una importante pronuncia della Corte di Cassazione, la delibera assembleare che decide a maggioranza l'assegnazione del posto auto all'interno dell'area comune adibita a parcheggio diverso da quello alla stessa attribuito in uso esclusivo secondo un accordo precedente, non può contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo il consenso di tutti i condomini.

Un'altra interessante regola in vigore deriva da una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui è illegittima l'apertura di un varco nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.