Le ultime novità approvate prevedono che in caso di infortunio il professionista che si trova nella condizione di impossibilità di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa può essere esonerato dal rispettare tutti gli adempimenti fiscali e tributari in programma. In caso di infortunio, però, non è ancora stata prevista alcuna indennità universale da pagare per lo stesso periodo se non quella riconosciuta magari da Casse private professionali secondo specifiche regole e dall’Inps ma solo in determinati casi.
Chi paga, importi e durata l'infortunio a professionista (partita iva) nel 2022? I lavoratori professionisti titolari di Partita Iva non hanno mai beneficiato di alcuna misura nei casi di infortunio così come di malattia. Ma qualcosa sta cambiando e, pur se ci vorrà certamente molto tempo prima di equiparare la condizione di professionisti con partita Iva a qualla dei lavoratori dipendenti per alcuni diritti, un primo passo è stato fatto. Vediamo allora cosa succede in caso di infortuni per un libero professionista titolare di Partita Iva.
Tra i nuovi diritti riconosciuti ai professionisti con partita Iva nel 2022 ci sono novità relative a infortunio che per tale categoria di lavoratovi prima non esistevano. Secondo quanto previsto dalle novità approvate, se un libero professionista si trova nella condizione di impossibilità, per malattia o infortunio, di svolgere la propria attività lavorativa, può essere esonerato dal rispettare tutti gli adempimenti fiscali e tributari in programma.
Nonostante infortunio e prime novità approvate, i professionisti con partita iva iscritti all’Inps, a parte l'esonero dagli obblighi fiscali previsti, non possono ancora beneficiare di alcuna indennità universale come previsto per i lavoratori dipendenti.
La Gestione Separata dell'Inps riconosce ai professionisti una indennità nei casi di infortunio che comportano degenza ospedaliera comprovata da relativo certificato di ricovero rilasciato dalla struttura ospedaliera.
L'importo di tale indennità si ottiene applicando determinate percentuali, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui sopra, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza.
Alcune Casse private professionali, come l'Enpam dei medici, riconoscono ai professionisti con Partita Iva costretti a sospendere l’attività professionale per infortunio sul lavoro una ndennità e nel caso dei professionisti iscritti all'Enpam che versano con l’aliquota piena, l’indennità è pari all’80% del reddito dichiarato fino a un massimo di 167 euro al giorno (l’importo è annualmente indicizzato).
Anche gli iscritti a Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, hanno diritto ad una indennità giornaliera nei casi di infortunio che provoca accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale. Se si è iscritti a Casse professionali private, per sapere se si può avere una indennità in caso di infortunio, bisogna informarsi dalla stessa Cassa.
L’esonero dall’adempimento di obblighi fiscali e tributari nel caso di accertato infortunio del professionista può avere una durata di un periodo di tempo compreso tra i 30 e i 60 giorni al massimo. Per i casi in cui è prevista dalla Gestione Separata dell’Inps l’indennità per degenza ospedaliera, essa spetta per tutte le giornate di ricovero, compresi i giorni di day hospital, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Per le Casse private che prevedono pagamento di una indennità per i professionisti nei casi di infortunio, la durata della stessa è differente a seconda della diversa Cassa. Per esempio, prendendo sempre il caso dell’Enpam, l’indennità in caso di infortunio spetta a partire dal 31esimo giorno dalla data dell’infortunio per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).
Nel caso del pagamento dell’indennità prevista da Inarcassa, viene erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dell’attività dell’iscritto.