Chi paga in caso di furto auto a noleggio

La questione del furto non può che essere strettamente legata a quello della responsabilità e di conseguenza il conducente è tenuto a custodire l'auto con la massima diligenza.

Autore: Chiara Compagnucci
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Chi paga in caso di furto auto a noleggi

Quando si noleggia un'auto il conducente deve rispettare una serie di obblighi. Si va da quelle di base ovvero fornire informazioni corrette sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo di residenza e sulla titolarità dei requisiti previsti dalla legge.

Alle norme sulla restituzione nella stazione di noleggio indicata nel contratto per la riconsegna - il veicolo, le chiavi, gli accessori e le documentazione - alla scadenza e alla data indicate nel rispetto del chilometraggio e dello stato in cui la società ha fornito l'auto all'inizio del periodo di noleggio. Ma chi paga in caso di furto auto a noleggio?

Prima di scoprirlo, ricordiamo che il cliente ha spesso la possibilità di usufruire di un periodo di tolleranza maggiore rispetto al noleggio standard per la riconsegna del veicolo, naturalmente dietro il pagamento di un importo aggiuntivo.

E siccome la questione del furto non può che essere strettamente legata a quello della responsabilità, il conducente è tenuto a custodire l'auto con la massima diligenza e in ogni caso a assicurarsi sia chiusa e protetta ogni volta in cui il veicolo è parcheggiato o lasciato incustodito. Infine, buona norma prima di mettersi alla guida dell'auto noleggiato e al momento della riconsegna

è verificare con attenzione la presenza di eventuali danni presenti e non riportati sul contratto che possono essere addebitati secondo i termini e le condizioni previste applicate e nelle condizioni generali di noleggio. Scopriamo quindi

  • Auto a noleggio, chi paga in caso di furto
  • Responsabilità conducente per furto auto a noleggio

Auto a noleggio, chi paga in caso di furto

La domanda è dunque molto semplice: in caso di furto di un'auto a noleggio, chi paga? Chi finisce nei guai? La società di noleggio, il locatario o il criminale dopo che è stato catturato? Fino a che punto l'assicurazione auto a noleggio offre la copertura?

La risposta arriva da una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è espressa sul caso di un automobilistica poco attento che non aveva prestato tutte le precauzioni per evitare il furto, le pretese della compagnia di noleggio e l'assicurazione che cercava di limitare il proprio intervento economico.

Ebbene, secondo gli Ermellini, l'articolo di riferimento è il 1900 del Codice civile (sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti), secondo cui l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.

Dopodiché l'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. E infine, è obbligato per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

In sintesi, spetta alle compagni di assicurazioni provvedere al risarcimento del danno nei confronti della società di noleggio anche se il veicolo è stato rubato per colpa evidente del locatario.

Responsabilità conducente per furto auto a noleggio

La scala gerarchica delle responsabilità nel caso di furto di un'auto a noleggio parla chiaro. Sono le società di assicurazioni a dover pagare. A meno che nel contratto di noleggio non siano previste clausole specifiche che limitino la responsabilità facendola ricadere sul locatario.

E qui entra in gioco un altro articolo del Codice civile, il 1341. Qui si legge che le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci se al momento delle firme le hanno conosciute o avrebbe dovute conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Non hanno effetto, se non sono approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione ovvero sanciscono decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovo del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.