Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, per danni a singolo condomino causati da lavori ordinari o straordinari condominiali è l'appaltatore responsabile ed è tenuto al pagamento dei danni causati ma ci sono anche casi in cui è l'amministratore di condominio a dover pagare per danni causati a singoli condomini da lavori effettuati in condominio, ordinari o straordinari che siano.
Chi paga per danni a singolo condomino causati da lavori ordinari o straordinari condominiali? Svolgere lavori ordinari e straordinari in condominio rientra tra le opere di normale amministrazione condominiale per la buona tenuta dell’edificio, ma possono anche verificarsi casi in cui lavori condominiali possono arrecare danni a singoli condomini e spesso ci si chiede in tal caso di chi è la responsabilità e a chi rivolgersi per eventuali risarcimenti danni.
Stando alle leggi in vigore, per lavori in condominio, ordinari o straordinari, che causano danni ad un singolo condomino, il responsabile è sempre l’appaltatore degli stessi lavori almeno fino a prova contraria e, insieme all’appaltatore, possono essere considerati responsabili di lavori fatti male in condominio anche il progettista, per gli errori tecnici commessi nella predisposizione del capitolato di appalto, e il direttore dei lavori, se non ha verificato la corretta esecuzione dei lavori.
La Corte di Cassazione ha, infatti, spiegato che l’appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, che i lavori in condominio, sia ordinari che straordinari, siano stati eseguiti correttamente e nel pieno rispetto di progetto o istruzioni ricevute dal committente.
Secondo il Codice Civile, spetta, dunque, all’appaltatore garantire per le difformità e i vizi dell’opera nonché a pagare i danni causati e l’azione di garanzia nei confronti dell’appaltatore deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di scoperta dei danni causati al singolo condomino.
Per lavori ordinari e straordinari in condominio che causano danni al singolo condominio può dover pagare anche lo stesso amministratore di condominio. E’ vero, infatti, che per legge è l’appaltatore il responsabile dei ‘buoni’ lavori in condominio e a lui spetta il pagamento di eventuali danni causati a singoli condomini, ma è anche vero che se spetta al committente, cioè all’amministratore di condominio verificare la corretta esecuzione dei lavori condominiali affidati a ditte esterne, e accetta i lavori eseguiti senza alcuna osservazione nè obiezione, pur in presenza di plateali problemi, allora l’appaltatore risulta esente da qualsiasi responsabilità, e quindi da qualsiasi obbligo di pagamento per danni e risulta responsabile dei lavori che hanno causato danni al singolo condominio l’amministratore di condominio.
L’amministratore di condominio deve, infatti, controllare che l'esecuzione dei lavori, ordinari o straordinari che siano, sia effettuata correttamente ed è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie perché le parti comuni del condominio non subiscano alcun danno, con la conseguenza di dover pagare i danni al singolo condomino nel caso di danni subiti.