Nelle questioni di lavoro tra le regole stipulate nel contratto di una singola azienda e il Ccnl di settore a prevalere è dunque quest'ultimo, a meno che le variazioni e le integrazioni rispetto alla norma generale non siano in senso migliorativo.
La stratificazione delle norme è una della caratteristiche del mercato del lavoro in Italia. In pratica, accanto alle disposizioni generali ci sono quelle di categorie ovvero i Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Dopodiché ogni singola azienda dispone di un proprio sistema regolamentare interno e tra datore e lavoratore sono stipulati accordi individuali. E se facciamo un passo indietro, scopriamo che anche la Costituzione italiana dedica ampio spazio al lavoro, a iniziare dal primissimo articolo.
Ci domandiamo quindi chi prevale nelle questioni di lavoro tra regole stipulate in contratto singola azienda e CCNL di settore secondo leggi 2022. Vediamo tutto in questo articolo e più precisamente approfondiamo:
Contratto singola azienda e Ccnl di settore, quale prevale
Come funziona la contrattazione collettiva tra le parti sociali
Per Ccnl si intende Contratto collettivo nazionale del lavoro ovvero quel sistema di norme che disciplina il rapporto di lavoro nei differenti comparti. Le macro categorie riconosciute sono:
Agricoltura
Chimici
Meccanici
Tessili
Alimentaristi
Edilizia, Legno e Arredamento
Poligrafici e Spettacolo
Distribuzione, Terziario, Servizi
Lavoro domestico
Trasporti
Credito e assicurazioni
Aziende di servizi
Istruzione, Sanità, Assistenza, Cultura, Enti
Plurisettoriali, Microsettoriali e altri
Ciascuno di loro è il risultato degli accordi tra le parti sociali ovvero tra sindacati e datori di lavoro in merito ai vari aspetti contrattuali, dall'orario alla mansioni fino ad arrivare alla retribuzione. Il primo aspetto da considerare è la possibilità per ciascuna azienda di adottare integrazione e modifiche al Ccnl, ma solo in senso migliorativo e non peggiorativo. Nelle questioni di lavoro tra le regole stipulate nel contratto di una singola azienda e il Ccnl di settore a prevalere è dunque quest'ultimo, a meno che le variazioni e le integrazioni rispetto alla norma generale non siano in senso migliorativo.
La contrattazione collettiva tra le parti sociali può avvenire a livello aziendale di categoria, territoriale interconfederale e di categoria, nazionale di categoria o interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano l'insieme dei lavoratori al di là del settore produttivo di appartenenza.
Gli accordi possono riguardare anche il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, l'utilizzo di impianti audiovisivi e di nuove tecnologie, le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori. Ma anche le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, la trasformazione e la conversione dei contratti di lavoro e l’orario di lavoro e i contratti di lavoro non standard ovvero i contratti a termine e quelli part-time.
Rientra tra gli oggetti delle intese anche le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro, tranne le circostanze del licenziamento discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, del licenziamento della lavoratrice madre, del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino e del licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Vale la pena ricordare una importante sentenza della Corte di Cassazione secondo cui in tema di interpretazione dei contratti collettivi, l'individuazione della comune intenzione delle parti, in considerazione della loro peculiare natura e della specificità dell'oggetto della contrattazione collettiva, non è sempre facilmente individuabile facendosi ricorso al solo criterio letterale. Ma anche che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica.