Stando a quanto previsto dalle leggi 2024, quando un soggetto in pieno possesso delle facoltà di intendere e volere decide di fare una donazione di soldi, casa o altri beni nel 2024 nessuno tra parenti, familiari e amici può intervenire per bloccare la donazione. Dunque, parenti, familiari e amici non possono intervenire per bloccare la donazione quando chi la dispone è ancora in vita, ma secondo le leggi attuali possono impugnarla una volta che il donante decede, bloccandone dunque la disposizione se ne sussistono i requisiti di legge.
Una donazione indiretta di denaro, immobili o altri beni costituisce un atto di liberalità che una persona compie nei confronti di un'altra senza ricevere alcun corrispettivo, con il solo intento di arricchire il beneficiario.
Secondo il Codice Civile italiano, chiunque sia nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali può disporre una donazione a favore di parenti, familiari o amici, rivolgendosi eventualmente a un notaio per la stesura di un atto pubblico, in base alla tipologia di donazione che si intende effettuare.
Ma quali sono le circostanze in cui una donazione può essere bloccata? Esistono effettivamente meccanismi legali per impedire o annullare questo tipo di atto? Analizziamo nel dettaglio le possibilità previste dall'ordinamento giuridico italiano.
In base alle normative vigenti, quando un soggetto nel pieno possesso delle facoltà di intendere e volere decide di effettuare una donazione di denaro, proprietà immobiliari o altri beni, nessun familiare o conoscente può interferire per bloccare tale atto mentre il donante è in vita.
La donazione rappresenta infatti un'espressione della libertà patrimoniale dell'individuo, tutelata dall'ordinamento giuridico, con i soli limiti relativi al rispetto delle quote legittime spettanti agli eredi necessari (coniuge, figli e, in alcuni casi, ascendenti).
È importante sottolineare che, sebbene durante la vita del donante nessuno possa impedire la donazione, dopo il suo decesso gli eredi legittimi possono contestarla attraverso specifiche azioni legali, qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge.
L'impugnazione di una donazione rappresenta un procedimento legale che può essere avviato esclusivamente dagli eredi legittimi del donante, ma solo dopo la sua morte. Gli amici, non rientrando nell'asse ereditario, non hanno facoltà di impugnare le donazioni effettuate dal defunto.
L'articolo 809 del Codice Civile e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 12280/2019 e n. 18204/2020) hanno chiarito i casi specifici in cui una donazione può essere impugnata:
L'impugnazione di una donazione richiede l'avvio di un'azione legale presso il Tribunale competente. Gli eredi legittimari che intendono contestare una donazione lesiva della quota di legittima devono attivare l'azione di riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione, come stabilito dall'art. 2946 del Codice Civile.
La procedura generalmente prevede:
In caso di accoglimento dell'azione di riduzione, il bene donato ritorna nel patrimonio ereditario e viene redistribuito secondo le quote di legittima previste dalla legge.
A differenza dell'impugnazione, che può avvenire solo dopo la morte del donante, la revoca di una donazione può essere richiesta mentre il donante è ancora in vita. Questa rappresenta un'altra possibilità prevista dall'ordinamento per bloccare gli effetti di una donazione già perfezionata.
L'istituto della revoca, disciplinato dagli articoli 800-809 del Codice Civile, può essere attivato da chiunque vi abbia interesse (inclusi parenti, familiari e amici) senza termini di prescrizione, ma solo in specifiche circostanze previste dalla legge.
La normativa prevede due principali cause di revoca:
Per quanto riguarda i termini per richiedere la revoca, la legge prevede:
La revoca richiede un'azione giudiziale specifica davanti al Tribunale competente e, in caso di accoglimento, determina la restituzione del bene donato al patrimonio del donante.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel tempo consolidato alcuni principi fondamentali in materia di impugnazione e revoca delle donazioni. Tra le pronunce più significative:
In tema di donazioni simulate, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (sentenza n. 12317) che le donazioni dissimulate sotto forma di vendita (ad esempio, con prezzo simbolico) possono essere impugnate dagli eredi legittimari per lesione della legittima, applicando le stesse regole previste per le donazioni ordinarie.
Per prevenire future contestazioni su una donazione, è possibile adottare alcune misure cautelative:
Come evidenziato dall'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 22189), la consulenza di un notaio esperto è fondamentale per strutturare correttamente l'atto di donazione, minimizzando i rischi di future impugnazioni.