Prima di entrare in una abitazione, anche per effettuare un arresto, la polizia deve ottenere un mandato e deve dire chi è e perché desidera entrare. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui non occorre un mandato:
In casa mia con o senza mandato, chi può farlo
Conseguenze per chi entra in casa mia senza mandato
Punto di partenza è l'articolo 14 della Costituzione, secondo cui il domicilio è inviolabile. Non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Dopodiché gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La polizia può entrare nelle abitazioni solo per verificare l'eventuale flagranza di reato. Senza il rischio di flagranza di reato la polizia non deve entrare in casa senza mandato. Più in generale, le forze dell'ordine devono essere muniti di un mandato emanato dal magistrato. Solo nei casi urgenti e per particolari gravi reati, in presenza di gravi indizi possono procedere con l'ispezione e la perquisizione immediata. Tuttavia è poi richiesta la convalida del magistrato.
Per quanto riguarda la Guardia di finanza, i controlli fiscali possono essere fatti nei luoghi di lavoro del contribuente, ma non nell'abitazione. In questa seconda circostanza, gli inquirenti devono disporre di un'autorizzazione alla perquisizione rilasciata dal magistrato in presenza di gravi indizi.
Un altro caso particolare da segnalare è quella dell'ufficiale giudiziario che chiede di accedere per effettuare un pignoramento. Ebbene, trattandosi di un pubblico ufficiale, non si può dire di no ovvero non si può rifiutare l'ingresso nella propria abitazione. Altrimenti può chiedere l'autorizzazione al Tribunale a entrare con l'aiuto della forza pubblica. Stessa cosa se c'è di mezzo uno sfratto. Se l'inquilino si rifiuta di andarsene, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'ausilio delle forze dell'ordine.
Secondo una nota sentenza della Corte di Cassazione, in tema di violazione di domicilio, rientra nella nozione di appartenenza di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione. Commette reato chi si introduce all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente diritto di escludere l'intruso.
Codice penale alla mano, chi s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena va incontro chi si trattiene contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da 2 a 6 anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Dopodiché, il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene dove non potrebbe, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.