Nel contesto professionale italiano, la corretta identificazione dei lavoratori fragili e delle relative tutele è un nodo centrale per la gestione del rischio sanitario, la protezione dei soggetti vulnerabili e il rispetto delle normative vigenti. La definizione di lavoratore fragile, così come delineata dalla normativa, dalla giurisprudenza e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), risulta essere articolata e in continuo aggiornamento per adeguarsi ai diversi scenari sanitari e sociali.
La nozione di lavoratore fragile deriva principalmente da una serie di provvedimenti legislativi, circolari ministeriali e sentenze che hanno individuato criteri specifici per la sua individuazione. Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce come fragili i dipendenti pubblici o privati in possesso di una certificazione di disabilità con connotazione di gravità e, a seguito degli orientamenti maturati durante e dopo l’emergenza sanitaria, tutti i lavoratori che siano a rischio per immunodepressione, patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita o affetti da condizioni cliniche gravi. La fragile condizione deve essere attestata tramite valutazione medica ad opera di organismi ufficiali o del medico competente aziendale, in collegamento con le patologie identificate dal Decreto Ministeriale 4 febbraio 2025 e dalle successive circolari del Ministero della Salute. L’elenco delle patologie è stato più volte aggiornato e specificato anche tramite fonti giurisprudenziali e indicazioni delle parti sociali, per favorire un approccio personalizzato e documentato alle esigenze di tutela.
Il riconoscimento della fragilità avviene attraverso la presenza di determinate patologie o condizioni, anche in relazione allo stato di compenso clinico. Sulla base delle indicazioni normative e ministeriali, rientrano tra le malattie riconosciute:
La fragilità deve essere comprovata da adeguata certificazione medica, che può essere rilasciata dal medico curante o dal medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata. Il direttore, responsabile aziendale o il datore di lavoro possono richiedere la consulenza del medico competente per l’idoneità e la predisposizione delle adeguate misure di tutela.
La normativa nazionale e le contrattazioni collettive prevedono tutele specifiche per i lavoratori fragili, incentrate su flessibilità organizzativa, protezione sanitaria e conservazione del posto di lavoro. Tra le principali misure vi sono:
La sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori fragili è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 e si concretizza nell’attività di osservazione, verifica e controllo continuo delle condizioni di salute delle persone con patologie o disabilità che possano ridurre l’idoneità a particolari mansioni o aumentare l’esposizione a rischi ambientali e professionali. Il medico competente svolge una funzione centrale nella valutazione dell’idoneità lavorativa, nel rilascio di giudizi personalizzati (idoneità piena, idoneità con limitazioni, inidoneità temporanea o permanente) e nella prescrizione di accorgimenti organizzativi o accomodamenti specifici. Nel caso di mancato accordo sul giudizio medico, il lavoratore ha diritto al ricorso presso le autorità competenti o l’ASL.
La disciplina del lavoro agile (smart working) rappresenta la principale soluzione di tutela per i lavoratori fragili, specie se le condizioni mediche non consentono la presenza fisica in ambiente lavorativo senza rischi aggiuntivi. In base alle dirittive ministeriali e alle ultime evoluzioni legislative, lo smart working non costituisce più un diritto automatico, ma una possibilità riconosciuta su base individuale in presenza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore, e in linea con le policy dell’azienda o le linee guida della pubblica amministrazione. La priorità viene riconosciuta a chi presenta idonea certificazione di rischio sanitario o disabilità grave, con obbligo per il datore di valutare richieste e soluzioni compensative.
Nei casi di impossibilità a garantire smart working, alle persone fragili possono essere riconosciuti periodi di assenza equiparati al ricovero ospedaliero, entro i limiti previsti dalla normativa, previo rilascio di certificazione dei competenti organi medico-legali.
I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del pubblico impiego e dei principali settori privati recepiscono le indicazioni della legislazione nazionale, riconoscendo priorità d’accesso a forme di flessibilità, permessi aggiuntivi per assistenza sanitaria, tutele rafforzate nella fase di rientro in servizio dopo malattia e possibilità di adeguamenti della mansione in casi di sopravvenuta inidoneità. In ambito giurisprudenziale, i giudici del lavoro ribadiscono la necessità del bilanciamento tra diritto alla salute e esigenze organizzative, suggerendo la massima valorizzazione dei principi di non discriminazione, sicurezza e accomodamento ragionevole anche nella gestione del personale fragile.
Per garantire la piena tutela dei lavoratori fragili, datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare una serie di misure operative:
La gestione corretta della fragilità comporta una costante attenzione ai cambiamenti normativi, alle decisioni giurisprudenziali e ai pareri delle autorità sanitarie, con particolare riguardo alle esigenze personali del lavoratore e al contesto lavorativo di inserimento.