Non ci sono soluzioni per rimanere con partita Iva forfettaria nel 2022 se nel 2022 si superano i 65.000 euro, ma è possibile rientrare nel 2023 nel forfettario nel caso di rispetto di tutti i requisiti previsti.
L'adesione al regime forfettario comporta per le partite Iva oneri e onori. Se la principale facilitazione va cercata nella possibilità di abbattere l'aliquota fiscale al 15%, dall'altra per poter rimanere in questo regime di favore, il lavoratore autonomo o il professionista devono accettare una serie di limite. Il più rilevante è il tetto di ricavi annui da non superare.
Tra netto e lordo non possono infatti andare al di là della soglia di 65.000 euro. In caso contrario ovvero se la partita Iva supera questo tetto di ricavi va incontro all'uscita dal regime forfettario. Vogliamo allora capire se questo passaggio sia definitivo ovvero se c'è la possibilità di rimanere nel forfettario nonostante l'abbattimento del limite:
Partita Iva forfettaria 2022, è possibile rimanere se nel 2022 si superano i limiti
Altre ragioni per non poter rimanere con partita iva forfettaria nel 2022
La norma fiscale è dunque estremamente chiara: per poter aderire e rimanere del regime forfettario delle partite Iva non bisogna superato i 65.000 euro di ricavi derivanti dall'attività d'impresa durante l'anno precedente. Ma c'è subito un aspetto da chiarire: questa soglia è proporziona ai giorni di effettività nell'anno.
In pratica, nel caso di apertura della partita Iva forfettaria il primo agosto 2022, il limite di ricavi da rispettare per permanere nel regime forfettario anche nell'anno successivo è circa la metà di 65.000 euro. Fissate queste regole di base, nel caso in cui si aderisca al regime forfettario e in corso d'anno la partita Iva supera il limite dei 65.000 euro di ricavi scatta l'esclusione, ma dall'anno successivo e non per l'anno in corso.
Non ci sono soluzioni per rimanere con partita Iva forfettaria nel 2022 se nel 2022 si superano i 65.000 euro, ma è possibile rientrare nel 2023 nel forfettario nel caso di rispetto di tutti i requisiti previsti.
Vale anche la pena ricordare come il regime forfettario delle partite Iva non sia applicabile se l'attività prevede che sia già applicato alla stessa un regime speciale ai fini Iva o per la determinazione del reddito. Ad esempio agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; gestione di servizi di telefonia pubblica; agricoltura e attività connesse e pesca; agenzie di viaggi e turismo; intrattenimenti e giochi; commercio dei fiammiferi; vendita sali e tabacchi; vendite a domicilio; agriturismo; editoria.
In ogni caso non possono accedere al regime forfettario delle partite Iva le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Ma anche i soggetti non residenti, tranne quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Semaforo rosso pure per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Sono quindi esclusi dal regime forfettario delle partite Iva gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari che controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Ma anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Il tetto di reddito di 65.000 euro in un anno limita l'attività delle partite IVA. Ma cosa succede se viene superato? Come e quando consigliare una tariffa fissa?