Clausole vessatorie contratto lavoro, quali sono non valide. Elenco aggiornato 2022

Si tratta di quegli articoli inseriti nel contratto di lavoro, che qualcuno definirebbe postille, che fanno venire meno il rapporto di equilibrio tra le parti in termini di diritti e doveri.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Clausole vessatorie contratto lavoro, qu

Tutto parte dal contratto di lavoro ovvero dall'accordo raggiunto tra datore e lavoratore per lo svolgimento delle mansioni. Formulato in forma scritta, deve contenere tutti i dettagli, a cominciare dalla durata (a tempo determinato o indeterminato) e dagli orari (full time, part time orizzontale o verticale, misto), fino ad arrivare a dettagli più specifici sullo svolgimento dei compiti e sui rapporti tra le parti.

Ricordando che a disciplinare la relazione sono i Contratti collettivi nazionali di lavoro che si affiancano alla normativa generale e ai regolamenti interni, se c'è un elemento che non deve essere presente è quello delle clausole vessatorie.

Si tratta di quegli articoli inseriti nel contratto di lavoro, che qualcuno definirebbe postille, che fanno venire meno il rapporto di equilibrio tra le parti in termini di diritti e doveri. Nel caso di accertamento della loro presenza da parte di un giudice, il rischio per il datore di lavoro è la condanna del comportamento.

Per il lavoratore è quindi fondamentale conoscere i propri diritti, ma anche quali sono i rischi a cui va incontro dall'accettazione di un contratto senza una lettura attenta. Vediamo quindi i dettagli in base alla legislazione in vigore e più esattamente

  • Contratto lavoro e clausole vessatorie
  • Clausole vessatorie che non sono valide

Contratto lavoro e clausole vessatorie

È ai dettagli che occorre prestare attenzione perché le clausole vessatorie nei contratti di lavoro non si nascondono nelle voci principali, come quella relativa al compenso o all'eventuale durata del rapporto.

Ma ad esempio alla possibilità di modificare unilateralmente l'accordo (al pari di quanto avviene nel settore delle banche in cui è vietato il cambiamento dei contratti senza l'approvazione del cliente) così come l'opzione da parte del datore di fare un passo indietro senza preavviso.

A proposito di retribuzione e compensi, le tempistiche di pagamento rientrano certamente tra le clausole vessatorie e non possono essere superiori a 60 giorni. Si ricorda che le norme in vigore non permettono il pagamento in contanti e di conseguenza occorre procedere con strumenti tracciabili come il bonifico o l'assegno.

Il contratto deve essere messo nero su bianco ovvero deve essere scritto e sottoscritto. Il mancato rispetto di queste norme viene considerato un comportamento abusivo del datore che comporta il risarcimento del danno a carico del lavoratore.

Clausole vessatorie che non sono valide

Nei contratti di lavoro le clausole vessatorie non valide sono quelle dei tempi di pagamenti che non possono essere superiore a 60 giorni. Ma anche il cambiamento delle regole del contratto in via unilaterale. Stessa cosa per il mancato preavviso in caso di separazione tra le parti.

Un caso a parte che è spesso oggetto di controversie tra le parti è quello della clausola di non concorrenza. Si tratta di quella disposizione con cui il datore esclude la possibilità che il lavoratore possa svolgere attività simili per società concorrenti.

Non solo durante il rapporto di lavoro, ma anche in seguito ovvero alla scadenza del contratto o dopo il licenziamento o le dimissioni. Ebbene, questa clausola è considerata vessatoria se non è circoscritto a una determinata zona o attività e non se eccede la durata di 5 anni. In caso contrario è ammessa e non ci sono ostacoli nell'applicazione.

Le norme generali in materia sono fissate dal codice civile ed esattamente nell'articolo 1341. Qui si legge anche che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Si tratta di quegli articoli inseriti nel contratto di lavoro, che qualcuno definirebbe postille, che fanno venire meno il rapporto di equilibrio tra le parti in termini di diritti e doveri.