Le collaborazioni di lavoro senza l'indicazione di un progetto specifico non possono rientrare tra i cosiddetti co.co.co. e di conseguenza deve scattare la conversione in un rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già dalla data del loro avvio.
Nonostante le riforme che si sono susseguite nel tempo, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata sono sempre oggetto di incertezze che si traducono in controversie tra lavoratori e datore. In particolare è l'indispensabilità o meno di indicare un progetto affinché il cosiddetto co.co.co. sia valido a rappresentare un motivo di contrasto.
Ecco dunque che tra leggi su leggi e sentenze dei giudici, si va alla ricerca di certezze. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quando il collaboratore opera all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto: a osservare determinati orari di lavoro, a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, con prestazioni continuative ed esclusivamente personali, si considerano avverate le condizioni di rapporto di lavoro subordinato.
Per prestazioni di lavoro esclusivamente personali si intendono Ie prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'aiuto di altri soggetti. Sempre secondo il dicastero di via XX Settembre, devono inoltre essere continuative ovvero ripetersi in un arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Altri due aspetti sono di centrale importanza. Le prestazioni di lavoro esclusivamente personali e l'organizzazione del committente rispetto a tempi e luoghi di lavoro devono ricorrere insieme per determinare l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, Da ciò deriva l'applicazione di qualsiasi istituto, legale o contrattuale che vale in un rapporto di lavoro subordinato. Approfondiamo quindi
Sulla questione della validità dei co.co.co. si è espressa anche la Corte di Cassazione mettendo così un punto fermo su una normativa che, nonostante i numerosi cambiamenti, presentava comunque numerose incertezze interpretative.
Secondo i giudici le collaborazioni di lavoro senza l'indicazione di un progetto specifico non possono rientrare tra i cosiddetti co.co.co. e di conseguenza deve scattare la conversione in un rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già dalla data del loro avvio.
La norma in materia prevede infatti che l'oggetto della prestazione corrisponda a obiettivi e progetti determinati, che la prestazione sia di natura temporanea e che siano determinati in anticipo durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Nel contratto occorre anche specificare le forme di coordinamento con il committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore. In ogni caso il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
In questo contesto normativo è pur vero che alcune attività non possono essere ricondotte a un unico progetto per via della ripetitività nell'esecuzione.
Secondo il Ministero del Lavoro si tratta di quei compiti caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. In questi casi vengono a cadere le norme sui co.co.co.
Alcuni esempi? Addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici e prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound, addetti alle attività di segreteria e terminalisti e addetti alla somministrazione di cibi o bevande, prestatori di manodopera nel settore agricolo e muratori e qualifiche operaie dell'edilizia.
Ma anche commessi e addetti alle vendite, addetti alle agenzie ippiche, piloti e assistenti di volo, autisti e autotrasportatori, addetti alle pulizie, istruttori di autoscuola, estetiste e parrucchieri, letturisti di contatori.