I lavoratori con contratto di cooperative sociali 2024 hanno diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa e da fruire in modo consecutivo.
Cosa prevede il contratto cooperative sociali 22024 per il lavoro su turni e i riposi? Il contratto cooperative sociali prevede diverse norme che disciplinano il lavoro dei dipendenti in base ad esigenze organizzative e di gestione delle imprese. Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono le norme previste per i turni e i riposti dei lavoratori con il contratto cooperative sociali.
Il Contratto cooperative sociali 2024 prevede un orario settimanale pari a 38 ore settimanali, che devono essere distribuite in modo da concedere sempre una giornata di riposo, che di solito è di domenica.
Il lavoro nelle cooperative sociali 2024 può essere organizzato su turni e per i lavoratori turnisti la giornata di riposo settimanale è quella successiva alla giornata di smonto turno.
Il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore.
Per i lavoratori inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell’arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese, è prevista un’indennità pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta.
Passando ai riposi, il lavoratore con contratto Cooperative sociali ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa e da fruire in modo consecutivo.
Non vengono calcolati nel periodo di riposo, i riposi intermedi, le pause di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e comunque non superiori a 2 ore.
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive oltre le 11 ore di riposo giornaliero. Solitamente il riposo delle 24 ore coincide con la domenica.
Il periodo di riposo consecutivo viene calcolato mediamente in un periodo non superiore a 14 giorni.
E', dunque, possibile organizzare dei turni di lavoro anche per più di 6 giorni consecutivi senza riposo settimanale, purché nell’ambito di 14 giorni di calendario vi siano 48 ore di riposo.
Nelle attività in cui è previsto il lavoro di domenica, si può godere del riposo settimanale in un altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione.