L'azienda può stabilire dei periodi in cui i dipendenti sono tenuti a lavorare oltre l’orario normale, in cambio di periodi durante il quale i lavoratori possono fruire di un orario ridotto o di riposi compensativi o di ferie.
L'orario di lavoro multiperiodale è strategico per l'organizzazione delle ferie. Consiste nella possibilità di determinare orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore settimanali, o alla minore durata stabilita dai contratti collettivi, in un periodo di tempo non superiore a un anno, inteso come un periodo mobile compreso fra un giorno qualsiasi di un dato anno e lo stesso giorno dell’anno immediatamente successivo. Approfondiamo la questione tra:
Differenze tra orario rigido, flessibile e multiperiodale
Orario multiperiodale, come aumentare le ferie
L'orario di lavoro deve risultare indicato nella lettera di assunzione con riferimento alle norme collettive o indicando nel testo l'orario giornaliero, settimanale, mensile e annuo. Può venire variato solo in presenza di contrattazione collettiva più favorevole o successivo accordo convenuto fra le parti. Sotto il profilo temporale l'orario normale di lavoro può essere determinato con un sistema rigido; con un sistema flessibile; con un sistema multiperiodale.
L’applicazione del sistema rigido di determinazione dell’orario di lavoro è legata ad aspetti organizzativi che non permettono di effettuare deroghe applicative all’orario di lavoro. Questo sistema assume importanza ai fini di garantire l’efficienza produttiva dell’impresa.
Il sistema flessibile si basa sulla predisposizione dell’orario di lavoro dando la possibilità di scelta al dipendente di iniziare l’attività giornaliera entro un determinato intervallo temporale, con l'accordo che deve comunque espletare l’orario giornaliero previsto. Questo metodo ha il vantaggio di permettere ai lavoratori di utilizzare la flessibilità per esigenze familiari ma non può essere utilizzato in attività legate al rispetto di orari di apertura e chiusura.
Il sistema multiperiodale di determinazione dell’orario di lavoro consiste nella possibilità di formazione di orari settimanali di lavoro superiori e inferiori all’orario normale settimanale, a condizione che la media delle ore di lavoro prestate corrisponda a 40 ore settimanali, o un minore numero di ore stabilito dalla contrattazione collettiva, per un periodo non superiore a un anno, definito come il periodo compreso tra un giorno iniziale dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo. Nelle settimane con superamento dell’orario normale non è dovuto alcun compenso come straordinario.
La contrattazione collettiva regolamenta la gestione dell'orario multiperiodale con particolare riferimento a tetti massimi di orario annuo entro cui può venire realizzato, forma di retribuzione che permane normalmente stabile, modalità operative con intervento anche delle rappresentanze sindacali aziendali. L'azienda può stabilire dei periodi in cui i dipendenti sono tenuti a lavorare oltre l’orario normale, in cambio di periodi durante il quale i lavoratori possono fruire di un orario ridotto o di riposi compensativi o di ferie.
In presenza di un orario multiperiodale è ammesso di superare anche le 48 ore settimanali a condizione che venga dimostrato che vi sono settimane con un orario inferiore. Tale situazione può essere attuata per le attività che risultano concentrate in determinati periodi e ridotte in altri. È compito dei contratti collettivi di determinare le regole applicative di questo tipo di orario di lavoro, con riferimento a determinazione di tetti massimi di orario annuo, retribuzione spettante per l’intero periodo della flessibilità, procedure da seguire.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, le ore di lavoro prestate in un giorno destinato a riposo compensativo devono essere retribuite come straordinario feriale e non festivo.