Come azienda può rescindere correttamente contratto a professionista (partita iva) secondo leggi e contratti 2023

Nel caso di rescissione del contratto del rapporto di collaborazione con il professionista con partita Iva occorre la comunicazione in forma scritta.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Come azienda può rescindere correttament

Rescissione contratto con professionista, quanto è possibile?

Tra le motivazioni per cui un'azienda può rescindere un contratto a un professionista con partita Iva c'è inadempimento se il contraente non adempie ai suoi obblighi. Ma non è la sola.

La risoluzione del contratto di lavoro comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con il professionista con partita Iva prima della scadenza originale. Tale risoluzione anticipata del contratto può avvenire sia su iniziativa del lavoratore stesso e sia su iniziativa del datore di lavoro.

La domanda che ci poniamo è come possa farlo correttamente il datore di lavoro ovvero un'azienda, senza infrangere le norme in materia.

  • Rescissione contratto con professionista, quanto è possibile

  • Il caso del presunzione di rapporto parasubordinato

Rescissione contratto con professionista, quanto è possibile

Ci sono diverse circostanze per cui un'azienda può rescindere un contratto a un professionista con partita Iva. Pensiamo ad esempio alla risoluzione per eccessiva onerosità quando la prestazione è divenuta troppo onerosa rispetto a quanto stabilito al momento della stipula del contratto. Oppure, ancora più semplicemente, quando il recesso è stabilito contrattualmente prima dell'avvio del rapporto di collaborazione.

In pratica è lo stesso contratto a prevedere tempi e modi della facoltà di recedere. Via libera quindi alla rescissione se un contraente stipula un contratto a condizioni inique poiché si trova in stato di pericolo o di bisogno. Un'altra condizione che può condurre alla rescissione del contratto con il professionista con partita Iva è il mutuo accordo. Come lascia intendere il nome è indispensabile che tutti gli altri contraenti coinvolti glielo permettono.

Esiste poi il caso della risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Più precisamente avviene quando lo svolgimento dell'attività è diventato del tutto impossibile. Ecco quindi il recesso stabilito dalla legge quando le norme vigenti lo permettono senza il consenso degli altri contraenti. Segnaliamo infine la risoluzione di diritto o per inadempimento se professionista con partita Iva non adempie ai suoi obblighi.

Entrando ancora più nello specifico del caso di rescissione del contratto, questa soluzione deve essere previsto nel contratto e comunicato in forma scritta. Può quindi avvenire per sopravvenuta o per eccessiva onerosità ovvero per contratti conclusi in stato di pericolo.

Le condizioni necessarie sono differenti: lo stato di bisogno o di pericolo in cui versava una delle parti al momento della stipula; l'evidente ingiustizia delle condizioni che il contraente ha dovuto accettare; la consapevolezza dello stato di bisogno o di pericolo da parte di chi ne trae vantaggio. Tutti i casi, c'è un aspetto importante da considerare ed è quello delle tempistiche della comunicazione della rescissione del contratto al professionista con partita Iva da parte dell'azienda.

Le norme vigenti non impongono alcun preavviso a carico dei datori nel caso di allontanamento del lavoratore ovvero di interruzione del rapporto di collaborazione. Ma in caso di recesso anticipato, l'azienda deve risarcire il lavoratore dei mancati ricavi fino alla scadenza del contratto.

Il caso del presunzione di rapporto parasubordinato

Attenzione quindi al caso della presunzione di rapporto parasubordinato. Si verifica quando un professionista con partita Iva è "utilizzato" in maniera impropria ovvero con una sorta di dipendente con rapporto di lavoro di tipo subordinato. In questo caso l'azienda può essere spinta a rescindere il contratto prima che si verifichino le condizioni per il riconoscimento della posizione.

In particolare, per le disposizioni vigenti, l'attività prestata dal titolare di una partita Iva è considerata un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel caso in cui ricorrano almeno due delle seguenti condizioni. Innanzitutto che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Quindi che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi. Infine che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi.

In caso di risoluzione del contratto relativo al rapporto di lavoro con lo specialista con partita IVA è necessaria una comunicazione scritta.

Nel caso di rescissione del contratto del rapporto di collaborazione con il professionista con partita Iva occorre la comunicazione in forma scritta.

Nel caso di rescissione del contratto del rapporto di collaborazione con il professionista con partita Iva occorre la comunicazione in forma scritta.

Concetti chiave

  • La risoluzione del contratto di lavoro con professionista con partita Iva anticipata può avvenire sia su iniziativa del lavoratore che su iniziativa del datore di lavoro.
  • Ci sono diverse circostanze per cui un'azienda può rescindere un contratto a un professionista con partita Iva.
  • La soluzione di rescissione deve essere prevista nel contratto e comunicata in forma scritta.
  • Attenzione ai casi di presunzione di rapporto parasubordinato e alla necessità di comunicare la rescissione in forma scritta.