Per capire se un box, terreno o altro è pertinenza di una casa, il bene non deve per forza essere fisicamente collegato o posizionato in un luogo vicino a quello rispetto al quale è di servizio, ma può trovarsi anche molto distante, ma tra cosa principale e bene a suo servizio deve sussistere un vincolo economico e funzionale.
Come fare a capire se un box, terreno o altro è una pertinenza di una casa? Le leggi 2021-2022 relative alle pertinenze di una casa sono molto chiare e semplici: il Codice Civile definisce la pertinenza come la cosa destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, destinazione che può essere effettuata sia dal proprietario della cosa principale che da chi ha un diritto reale sulla stessa.
Secondo quanto previsto dalle leggi 2021-2022, perché una cosa venga considerata pertinenza di una casa non basta e non è obbligatorio che ci sia vicinanza e sussista un collegamento strutturale. Possono, infatti, essere considerate pertinenze di una casa anche le costruzioni, come box, terreni e altro che sono collegati alla casa ma si trovano in un altro punto, lontano anche chilometri di distanza dall’abitazione.
Non basta, infatti, la vicinanza alla casa per definire una pertinenza: quest’ultima non deve necessariamente essere fisicamente e strutturalmente collegata alla cosa principale ma può anche essere distante da essa, perché, per legge, il legame tra il bene principale e la pertinenza deve essere di carattere economico-funzionale.
Dunque, per capire se un box, terreno o altro è pertinenza di una casa, il bene non deve per forza essere fisicamente collegato o posizionato in un luogo vicino a quello rispetto al quale è di servizio, ma può trovarsi anche molto distante, ma tra cosa principale e bene a suo servizio deve sussistere un vincolo economico e funzionale.
In particolare, perché un immobile si possa definire di pertinenza di un altro deve sussistere un vincolo pertinenziale che si realizza in presenza sia di un elemento soggettivo, per cui la destinazione si costituisce per reale volontà dell’avente diritto di creare il vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale fra i due beni, e sia di un elemento oggettivo, che consiste nella destinazione di un bene (che viene definito cosa accessoria) al servizio o all’abbellimento della cosa principale e che sia durevole nel tempo e non solo occasionale.
Ciò significa che si può avere una casa in condominio e un box auto ad essa collegato ma che non deve essere necessariamente all’interno dello stesso condominio ma può essere situato anche distante dall’abitazione principale. Nonostante la distanza da casa, il box auto ne viene comunque considerato pertinenza.
Stando a quanto stabilito dalle leggi 2021-2022, possono essere considerate pertinenze della casa quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che sono, rispettivamente:
Sono, inoltre, pertinenze di casa anche giardini, ogni piccola costruzione realizzata per l’abitazione, come gazebi o capanni, il garage, la staccionata che delimita il confine della propria abitazione.