Sono meno fequenti i casi in cui la chiusura di un conto corrente di un defunto non è associata ad una successione ed eredità, ma ci sono e sono peviste normative specifiche che devono rispettare sia le banche che i coniugi o i parenti più stretti
In linea generale, la morte di un correntista determina il blocco automatico del conto da parte dell’istituto bancario (art. 48 D.Lgs. 346/1990). Da questo momento né gli eredi né eventuali delegati possono compiere operazioni, fatta eccezione per i pagamenti già autorizzati dal titolare. In assenza di presentazione della dichiarazione di successione, la banca non può procedere allo svincolo delle somme depositate né alla chiusura del rapporto.
Tuttavia, la normativa italiana prevede alcune eccezioni che permettono di evitare la successione, semplificando l’iter per la chiusura conto corrente defunto senza successione. In particolare, secondo le disposizioni vigenti:
In questi casi, è possibile avviare la procedura per ottenere la liquidazione delle somme e la chiusura del conto anche in assenza della dichiarazione di successione, presentando idonea documentazione alla banca.
Per procedere occorre che almeno uno degli eredi, rientrante nelle condizioni di esenzione, presenti specifici documenti:
Alcuni istituti possono richiedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata, tramite notaio o pubblico ufficiale, per determinare la composizione della compagine ereditaria. È sempre opportuno contattare preventivamente la banca di riferimento o consultare eventuali guide specifiche, in quanto procedure e moduli potrebbero variare.
Una volta depositata la documentazione, la banca provvede a sbloccare il conto e liquidare le somme spettanti agli eredi secondo le quote ereditarie previste dalla normativa. La chiusura effettiva del rapporto corrente bancario avviene successivamente all’incasso di tutte le somme da parte degli aventi diritto.
Specifiche regole si applicano nel caso di conto corrente cointestato. Alla morte di uno degli intestatari, in assenza di accettazione notarile della successione, la banca tende cautelativamente a bloccare la quota parte attribuibile al defunto. La parte restante rimane nella disponibilità degli altri cointestatari secondo le modalità contrattuali del conto (firma congiunta o disgiunta).
La cassazione ha stabilito che, in presenza di firma disgiunta, il cointestatario superstite mantiene il diritto di disposizione autonoma soltanto sulla propria quota, mentre quella del defunto è vincolata e rientra nell’asse ereditario.
Per la chiusura definitiva del rapporto e la liquidazione delle somme ereditate, oltre alla consueta documentazione (autocertificazione, certificato di morte, atto di notorietà), richiede generalmente anche il consenso del cointestatario superstite. Eventuali contestazioni o opposizioni tra eredi e cointestatario devono essere risolte anche in sede giudiziale.
I tempi necessari per chiudere un conto corrente defunto senza successione variano in base alla rapidità con cui vengono forniti i documenti e all’efficienza della banca. Tipicamente, dopo il deposito della documentazione completa, la liquidazione delle somme e la chiusura sono realizzate entro 30 giorni lavorativi.
Le banche possono richiedere il pagamento di spese amministrative, specificate nei fogli informativi, relative alla gestione della pratica di successione o chiusura, come ad esempio quietanze o i costi di certificazione. Salvo casi particolari, non sono previste imposte suppletive sull’operazione di chiusura stessa.
In assenza di obbligo di dichiarazione di successione, non scaturisce imposta di successione sulle somme giacenti, salvo nel caso di consistenza superiore alle soglie di esenzione e presenza di beni immobili. Occorre sempre verificare con attenzione eventuali obblighi aggiuntivi con consulenti fiscali qualificati.
Nonostante la chiarezza delle norme, accade che la banca, in presenza di documentazione incompleta o controversie tra eredi, mantenga il blocco dei rapporti bancari. Qualora la pratica risulti eccessivamente rallentata o irragionevolmente sospesa, l’erede può:
Questi strumenti garantiscono all’erede la possibilità di ottenere lo sblocco e la liquidazione delle somme dovute, in coerenza con la legittima posizione ereditaria.
La gestione delle somme depositate sul conto corrente dopo il decesso del titolare richiede massima attenzione, specialmente per prevenire prelievi non autorizzati o atti di sottrazione fraudolenta. Solo dopo lo sblocco formale da parte della banca – e non tramite eventuali poteri di delega precedenti la morte – è possibile prelevare le somme in modo legittimo.
Eventuali operazioni di prelievo non autorizzate possono configurare i reati di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), gravati da pesanti sanzioni civili e penali, con obbligo di restituzione delle somme agli altri eredi. La banca ha il dovere di bloccare ogni operatività successiva al decesso e cooperare con le autorità in caso di segnalazioni di anomalie.
Una recente modifica normativa (D.Lgs. 139/2024) ha introdotto una eccezione destinata all’unico erede under 26, consentendo allo stesso, in presenza di beni immobili ereditari, lo svincolo anticipato di somme necessarie per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione. Questo rappresenta un importante sviluppo nel quadro della successione bancaria, pur riguardando casi particolarmente delimitati.