Il debitore è obbligato a pagare la fattura per aver usufruito di un lavoro o di una prestazione o per aver acquistato un prodotto o un servizio. In caso contrario, come vedremo meglio nel paragrafo successivo, il creditore è autorizzato a rivolgersi a un giudice per pretendere il pagamento della fattura. Per contestarla, il debitore può tuttavia non pagare, aspettare di ricevere il decreto ingiuntivo e opporsi con una causa civile. Questi sono naturalmente i passaggi finali di una diatriba che può trovare una soluzione anche in modo pacifico.
Quando ci sono pagamenti in vista per l'effettuazione di un lavoro o per l'acquisto di un servizio o di un prodotto, la cosa migliore da fare è chiedere un preventivo per non avere sorprese sulla fattura che si riceverà. Meglio se in forma scritta affinché sia estremamente chiaro l'importo deciso tra le parti. E ancora meglio se nel preventivo sia indicata anche la sua validità.
Ma cosa succede se, al termine dei lavori o dopo la consegna o la fruizione dell'acquisto, la fattura contiene un importo eccessivo? Come fare a contestare la cifra? Qual è il modo corretto di procedere? Ci sono tempistiche da rispettare?
Prima di vedere tutti i dettagli, facciamo subito presente come sia senza dubbio consigliabile procedere in maniera tempestiva. Per un duplice motivo. Da una parte per dimostrare che ci siamo accorti subito come ci sia qualcosa di errato nella fattura erogata per un servizio o per la vendita di un prodotto.
Dall'altra perché la stessa società o il professionista che ha emesso la fattura deve eventualmente porre rimedio per evitare di ricevere una multa salata. Soprattutto in tempi di fatturazione elettronica ci sono passaggi procedurali da eseguire e non proprio rapidi e immediati.
La correzione dell'errore commesso comporta anche di muoversi in maniera differente sulla base dello sbaglio commesso. Da una parte può esserci quello relativo a importi e all'Iva (a meno che la partita Iva non sia a regime forfettario per cui è prevista l'esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto).
Dall'altra ci sono inesattezze o errori in fattura che riguardano altri aspetti come data di emissione, errata intestazione fattura, numero progressivo del documento, partita Iva errata. Vediamo quindi
Normativa alla mano, il debitore è obbligato a pagare la fattura per aver usufruito di un lavoro o di una prestazione o per aver acquistato un prodotto o un servizio. In caso contrario, come vedremo meglio nel paragrafo successivo, il creditore è autorizzato a rivolgersi a un giudice per pretendere il pagamento della fattura.
Per contestarla, il debitore può tuttavia non pagare, aspettare di ricevere il decreto ingiuntivo e opporsi con una causa civile. Questi sono naturalmente i passaggi finali di una diatriba che può trovare una soluzione anche in modo pacifico.
Più precisamente il debitore può presentare una contestazione formale via raccomandata o posta elettronica certificata contestando la cifra indicata in fattura e tentando comunque di raggiungere una intesa. Devono naturalmente essere ben chiari i dati del mittente ovvero nome e cognome, numero di partita Iva e fattura oggetto di contestazione con tanto di importo.
C'è però chi decide di adottare un'altra strategia ovvero non pagare la fattura perché l'importo indicato non è quello concordato. Cosa succede in questo caso? Quali sono le conseguenze? L'azione spetta alla società o al professionista che ha emesso la fattura nei confronti di chi ha usufruito del lavoro, della prestazione o ha acquistato un prodotto o un servizio e non vuole pagare.
Può infatti rivolgersi al giudice e chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo con cui si impone di corrispondere la somma non versata, ma anche le spese legali. Il debitore si trova con le spalle al muro perché, normativa alla mano, ha a disposizione 40 giorni per pagare dal momento in cui gli è stata notificato il decreto.
Altrimenti può a sua volta non pagare e presentare opposizione al decreto ingiuntivo a cui il credito può a sua volta opporsi con un atto di precetto con cui concede altri 10 giorni dalla notifica per la regolarizzazione del pagamento.
Nel caso di insuccesso ovvero se il debitore si ostina a non pagare, il creditore può chiedere il pignoramento di beni mobili o immobili di proprietà del debitore fino alla copertura della cifra non riscossa.