La soluzione per rateizzare una sanzione ricevuta dall'Agenzia delle entrate è quella di individuare il numero congeniale di rate per la propria situazione debitoria. Tra 500 e 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo.
Rateizzare una sanzione ricevuta dall'Agenzia delle entrate si può, ma bisogna fare attenzione alla soluzione scelta. Da una parte il contribuente può infatti scegliere il numero di rate in cui distribuire il reddito, rispettando comunque la soglia massima fissata dalla normativa vigente.
Dall'altra ci sono altri aspetti di cui tenere conto, come la decadenza dalla rateizzazione e il carente o tardivo versamento rateale. Senza dimenticare l'esistenza di una soluzione online per calcolare gli importi da pagare. Approfondiamo tutti questi aspetti e dunque:
Soluzioni possibili per rateizzare sanzione dell'Agenzia delle entrate
Come determinare gli importi delle rate per sanzione tra i 500-5000 euro
La soluzione per rateizzare una sanzione ricevuta dall'Agenzia delle entrate è quella di individuare il numero congeniale di rate per la propria situazione debitoria.
Ricordando la regola che maggiore è il numero di rate e più elevato è l'importo complessivo da corrispondere, tra 500 e 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Con la prima rata che va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Entra quindi in gioco il pagamento degli interessi. Sull’importo delle rate successive, il contribuente deve infatti versare gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al giorno di pagamento della rata. Dopodiché, come viene fatto notare dagli uffici di via XX Settembre, le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
In questo contesto di scelte, non va sottovalutato il rischio di decadenza della rateizzazione. Può avvenire se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% oppure quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero 30 giorni previsti per il pagamento a cui aggiungerne 7 di lieve ritardo. In queste circostanze, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.
In ogni caso, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta ovvero al netto della quota d’imposta già pagata e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.
Per la determinazione dei versamenti rateali, i contribuenti possono utilizzare un'applicazione online per calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi e stampare i modelli F24 per versare. Le informazioni da inserire sono:
Dati anagrafici: soggetto tra persona fisica e diverso da persona fisica, codice Fiscale, cognome, nome, data di nascita, provincia di nascita, comune di nascita, genere
Domicilio fiscale: provincia, comune, indirizzo
Dati della comunicazione: tipo comunicazione e codice atto
Calcolo della rateizzazione: anno di imposta, importo da rateizzare, data elaborazione comunicazione, data ricevimento comunicazione
In relazione al carente o tardivo versamento rateale, la normativa vigente ha previsto alcune ipotesi di lieve inadempimento per cui il contribuente non decade dalla rateizzazione. Se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% si procede infatti all'iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all'importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.
Allo stesso tempo non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una lieve tardività entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima e non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata. L'Agenzia delle entrate procede così all'iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all'importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.