I condomini possono utilizzare una catena, una transenna o dei paletti e impedirne l'accesso ad altri. Ma sempre nel rispetto del decoro architettonico del condominio.
Quasi per definizione, le questioni che riguardano un condominio sono oggetto di confronti accessi tra i proprietari degli appartamenti. Succede anche con i parcheggi, sebbene le norme in vigore siano piuttosto precise nel determinare cosa si può fare e cosa invece non è permesso.
Il punto di partenza sono proprio le regole generali, a cui va poi aggiunto quel famoso buon senso che viene spesso perso di vista fino al punto da generare situazioni imbarazzanti se non complesse da valutare dal punto di visto regolamentare. Esaminiamo meglio:
Parcheggio privato in condominio, come delimitarlo
Leggi 2022 e decisioni sul parcheggio in condominio
Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non alteri la sua destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto che è evidentemente il medesimo. Il primo aspetto da considerare è che l'assegnazione dei parcheggi condominiali viene disciplinata dal regolamento contrattuale o successivamente da una deliberazione adottata dall'assemblea a maggioranza qualificata. Non serve quindi che tutti siano d'accordo all'unanimità.
I criteri di assegnazione dei posti auto condominiali dipendono dalle scelte dell'assemblea, ma in ogni caso ciascun condomino ha diritto ad almeno un posto auto, senza tenere conto dei millesimi di proprietà. Solo a questo punto i condomini possono delimitare il parcheggio privato. Per farlo possono utilizzare una catena, una transenna o dei paletti e impedirne l'accesso ad altri. Ma sempre nel rispetto del decoro architettonico del condominio.
Attenzione però perché la recinzione del parcheggio condominiale può essere soggetta al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune oppure alla presentazione di una Scia ovvero la Segnalazione certificata di inizio di attività o anche rientrare nell'attività edilizia libera, priva di autorizzazioni. Tutto dipende dall’ingombro della recinzione in altezza e in estensione e dunque dalla incidenza sul territorio e dall’amovibilità dell’opera, che potrebbe provocare qualche difficoltà.
A norma di legge, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, in materia di condominio degli edifici, lo spazio aereo sovrastante a cortili comuni - la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano - non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri l'utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa.
E poi, in tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.