Sono due i passaggi centrali per dimostrare di soffrire di una malattia professionale. Innanzitutto il lavoratore deve presentare il certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dalla malattia in cui sia indicata l'origine professionale della patologia. Dopodiché, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, il datore di lavoro deve denunciare la patologia all'Inail, a cui spetta la parola finale.
La malattia professionale è la patologia le cui cause vanno ricondotte all'attività o all'ambiente di lavoro. Non spetta al lavoratore decidere se soffre di una patologia di questo tipo. L'iter prevede infatti che il medico curante rediga un certificato, lo consegni al datore di lavoro che, a sua volta, lo inoltra all'Inail che convoca il lavoratore alla visita medica definitiva.
Nel caso di conferma da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecco che scatta il diritto a ricevere prestazioni di carattere economico, sanitario o riabilitativo. Un altro aspetto fondamentale riguarda il tipo di malattia professionale in quanto esistono due tabelle distinte periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. Una fa riferimento al settore industria e l'altra al comparto agricoltura.
Nel caso di dimostrazione del grado di causalità, anche altre malattie possono essere riconosciute come professionali, seppure non presenti in alcuna delle due tabelle. Approfondiamo quindi.
Sono due i passaggi centrali per dimostrare di soffrire di una malattia professionale. Innanzitutto il lavoratore deve presentare il certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dalla malattia in cui sia indicata l'origine professionale della patologia. Dopodiché, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, il datore di lavoro deve denunciare la patologia all'Inail.
Si tratta di un mero passaggio di documenti in quando il datore non può mettere in discussione il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato. La parola finale spetta all'Inail che convoca il lavoratore per una visita medica. Il dipendente deve presentarsi con alcuni documenti: il libretto di lavoro, il fascicolo sanitario che riguarda la patologia lamentata, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda, le attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici.
La legge riconosce al medico di valutare l'opportunità, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione della malattia professionale, di attribuire un coefficiente di grado superiore in relazione alla reale possibilità del lavoratore o della lavoratrice di essere ricollocati in altra attività.
Si ricorda che contro il giudizio del medico competente, il lavoratore può proporre ricorso all'organo di vigilanza territoriale entro 30 giorni dalla comunicazione di inidoneità. Contro i provvedimenti dell'Inail, il lavoratore può presentare un ricorso amministrativo all'ente assicuratore che è tenuto a sottoporli a una visita che prevede la presenza contestuale di un medico di patronato e di Inail.
Se l'Istituto conferma la propria decisione, il lavoratore può adire le vie giudiziarie fino al massimo grado. Alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno condizionato l'azione del legislatore, chiamato a rivedere le normative in senso più favorevole al lavoratore.
Norme alla mano, l'assicurazione Inail esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Tuttavia resta la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Resta anche la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se deve rispondere secondo il Codice civile.
E ancora: in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail e all'Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo), in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.