Per dimostrare di soffrire di una malattia professionale e avere diritti e vantaggi riconosciuti, il lavoratore deve presentare il certificato medico al datore entro 15 giorni dalla malattia. Nel documento deve essere indicata l'origine professionale della patologia. Entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, il datore deve quindi denunciare la patologia all'Inail
La dimostrazione di soffrire di una malattia professionale è alla base del riconoscimento dei diritti e dei vantaggi che derivano da tale situazione.
Non si tratta però di un passaggio così automatico e scontato in quanto la dimostrazione del collegamento tra malattia e lavoro è soggetta a una serie di step procedurali che analizziamo in questo articolo:
Malattia professionale, come fare a dimostrarla
Il ruolo del medico nella malattia professionale
Per dimostrare di soffrire di una malattia professionale e avere diritti e vantaggi riconosciuti, il lavoratore deve presentare il certificato medico al datore entro 15 giorni dalla malattia. Nel documento deve essere indicata l'origine professionale della patologia.
Entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, il datore deve quindi denunciare la patologia all'Inail ma senza mettere in discussione il giudizio del camice bianco che ha rilasciato il certificato. Poi è l'Inail che convoca il lavoratore per una visita medica.
Il lavoratore deve avere con sé le attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda, il fascicolo sanitario che riguarda la patologia lamentata, il libretto di lavoro.
In questo contesto è importante distinguere tra malattie professionali tabellate e patologie extratabellari. Nel primo caso vale il principio della presunzione del nesso tra patologia e attività. Per dimostrare che il lavoratore soffre di una malattia professionale per via dell'esposizione a un'attività a rischio, serve la sola certificazione rilasciata dal medico.
Nel caso delle patologie extratabellari ovvero delle malattie non inserite nelle tabelle, non è sufficiente il solo certificato medico ma occorrono altri esami di conferma del legame tra attività lavorativa e malattia. Se viene dimostrato il collegamento scatta il riconoscimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alle medesime prestazioni.
Nella fase di dimostrazione dell'esistenza di una malattia professionale, spetta al medico considerare l'opportunità in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, di attribuire un coefficiente di grado superiore in relazione alla reale possibilità del lavoratore o della lavoratrice di essere ricollocati in altra attività.
Tuttavia contro questa decisione, il lavoratore può proporre ricorso all'organo di vigilanza territoriale entro 30 giorni dalla comunicazione di inidoneità.
Contro i provvedimenti dell'Inail, il lavoratore può invece opporsi con un ricorso amministrativo all'ente assicuratore che è tenuto a sottoporli a una visita che prevede la presenza contestuale di un medico di patronato e di Inail. Se tuttavia l'Istituto conferma la propria decisione, il lavoratore può procedere per via giudiziaria fino al massimo grado.
Secondo le disposizioni vigenti, l'assicurazione Inail esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Ma resta la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Stessa cosa per la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se deve rispondere secondo il Codice civile.
Le norme in vigore uniformano la situazione pure in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail e all'Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo), in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.