Il divorzio rappresenta la fase conclusiva di un matrimonio e comporta la cessazione degli effetti civili dell'unione coniugale. In Italia, il percorso verso il divorzio è stato semplificato negli ultimi anni, ma resta comunque un processo articolato che richiede attenzione a diversi aspetti legali, economici e personali.
In Italia il divorzio può essere classificato in due principali categorie: divorzio consensuale e divorzio giudiziale, oltre ad alcune specifiche procedure alternative come la negoziazione assistita e il ricorso all’ufficiale di stato civile.
Il divorzio consensuale, chiamato anche divorzio congiunto, avviene quando entrambi i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere il divorzio sia sulle condizioni, come l’affidamento dei figli e la divisione dei beni. Tale procedura è più rapida e meno onerosa, concludendosi spesso in un'unica udienza in Tribunale, purché il giudice ritenga giuste e conformi alla legge le condizioni stabilite dalle parti.
Il divorzio giudiziale si verifica invece quando i coniugi non riescono a trovare un accordo. In questo caso, uno dei due promuove una vera e propria causa civile. Il giudice, una volta esaminate le prove e ascoltate le parti, interviene per stabilire le condizioni del divorzio, come assegni, affidamento e divisione patrimoniale. Questa procedura è più lunga e complessa rispetto a quella consensuale.
La negoziazione assistita, introdotta dal Decreto Legge n. 132/2014, offre un’alternativa al Tribunale, consentendo ai coniugi di raggiungere un accordo con l’ausilio dei rispettivi avvocati. L’accordo viene poi trasmesso all’ufficio competente per essere validato.
Infine, è possibile ricorrere al divorzio davanti all’ufficiale di stato civile, ma solo in assenza di figli minori o di trasferimenti patrimoniali complessi. Questa opzione semplificata consente di accelerare ulteriormente i tempi della procedura.
Se uno dei coniugi è straniero o il matrimonio è stato contratto all’estero, valgono norme internazionali e di diritto europeo, e può essere necessario il riconoscimento in Italia della sentenza estera.
I tempi del divorzio in Italia variano in base alla procedura scelta. Nel caso del divorzio consensuale, il processo è generalmente rapido e può richiedere pochi mesi, soprattutto se l’accordo è chiaro e completo. La negoziazione assistita rappresenta un’opzione particolarmente veloce, poiché permette di evitare il passaggio in tribunale e di concludere la procedura spesso in poche settimane. Al contrario, il divorzio giudiziale può protrarsi anche per anni, in funzione della complessità della causa e della conflittualità tra le parti.
Per quanto riguarda i costi, il prezzo varia sensibilmente in base alla tipologia di divorzio:
Tipo di divorzio | Costo indicativo |
---|---|
Divorzio consensuale | 500 - 1.500 € |
Divorzio con negoziazione | 800 - 2.000 € |
Divorzio giudiziale | 2.000 - 5.000 €+ |
Nel caso di divorzio con figli, la legge italiana si concentra primariamente sulla tutela del migliore interesse del minore, garantendo stabilità e continuità affettiva. Questo avviene attraverso l'adozione di decisioni sull'affidamento, il mantenimento e il piano genitoriale.
L'affidamento condiviso è il principio generale, consentendo a entrambi i genitori di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la vita del minore. Il giudice può stabilire un affidamento esclusivo solo in casi di comprovata incompatibilità o pericolo per il minore.
Per quanto concerne il mantenimento, il genitore non convivente deve corrispondere un assegno mensile mirato a coprire le spese ordinarie del figlio. Inoltre, sono previste spese straordinarie, come quelle scolastiche o mediche, che vengono ripartite proporzionalmente tra i genitori.
È obbligatorio presentare un piano genitoriale nei procedimenti di divorzio, che descriva in dettaglio l'organizzazione della vita quotidiana dei figli, la scuola, le attività extrascolastiche e le modalità di frequentazione con ciascun genitore. Questo strumento aiuta il giudice a verificare l’adeguatezza dell’accordo verso la stabilità del minore.
Il giudice, in ogni caso, conserva il potere di modificare le condizioni stabilite per garantire sempre la priorità del benessere del figlio.
Effetti personali
Effetti patrimoniali
Detrazioni e deduzioni
Abitazione familiare
Dichiarazione dei redditi
La divisione patrimoniale segue il regime patrimoniale scelto in passato dai coniugi. Se il matrimonio era in regime di comunione dei beni, le proprietà acquisite durante l’unione vengono generalmente divise al 50%, salvo diverse disposizioni. Al contrario, in regime di separazione dei beni, ciascun coniuge mantiene ciò che è intestato a proprio nome. Tuttavia, il giudice può valutare eventuali contributi patrimoniali dei coniugi per decidere eventuali compensazioni.
Sotto il profilo fiscale, l’assegno divorzile rappresenta un punto cruciale. Per il coniuge beneficiario, l’assegno è considerato un reddito imponibile e, quindi, soggetto a tassazione IRPEF. Per chi versa l’assegno, invece, la spesa è deducibile dal reddito complessivo annuale, generando un’importante agevolazione fiscale. In caso di accordi con pagamento in un’unica soluzione, la somma versata non è deducibile né tassabile.
Particolare attenzione va data al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il coniuge che riceve l’assegno divorzile ha diritto a una quota del 40% del TFR maturato durante il matrimonio. Questa somma è considerata reddito e tassata separatamente.
Infine, in caso di trasferimenti patrimoniali, come cessioni immobiliari, questi sono esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo se previsti dal giudice all’interno dell’accordo di divorzio.