Come faccio a farmi considerare gli anni che ho lavorato all'estero per andare in pensione in Italia secondo leggi 2022

Riscatto o totalizzazione dei contributi per lavoro all’estero: come considerare e calcolare periodi di lavoro fuori ai fini pensionistici in Italia

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Come faccio a farmi considerare gli anni

Come faccio a farmi considerare gli anni che ho lavorato all'estero per andare in pensione in Italia?

Stando a quanto previsto dalle leggi 2022, per far considerare gli anni di lavoro prestati all’estero per andare in pensione in Italia è possibile ricorrere sia al riscatto dei contributi, nel caso in cui si è lavorato in Paesi non convenzionati con l’Italia e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dal nostro Paese, e sia alla totalizzazione dei contributi. 
 

Come faccio a farmi considerare gli anni che ho lavorato all'estero per andare in pensione in Italia? Italiani che lavorano all’estero per lunghi o brevi periodi, italiani che lavorano all’estero quasi tutta la vita e che a fine carriera tornano in patria per godersi la pensione: sono tante le persone che decidono di andare a lavorare fuori o che per opportunità e carriera varcano i confini dell’Italia per lavori all’estero e che poi si chiedono come fare ad avere il versamento dei contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro prestati all’estero. Vediamo cosa prevedono le leggi in merito.

  • Come fare a considerare gli anni lavoro all'estero per andare in pensione in Italia con riscatto
  • Totalizzazione contributi per anni lavoro all’estero e pensione in Italia


Come fare a considerare gli anni lavoro all'estero per andare in pensione in Italia con riscatto

Gli anni di lavoro prestati all’estero si possono considerare per andare in pensione in Italia tramite riscatto contributivo, sistema che permette di ottenere l’accredito di contributi per determinati periodi della propria vita professionale compresi i periodi di lavoro subordinato svolti all'estero.

Il riscatto dei contributi vale, in particolare, solo relativamente ad alcuni periodi specifici non coperti da contribuzione, come:

  • periodi di lavoro svolto all’estero presso Paesi non convenzionati;
  • servizi svolti come lettori di lingua e letteratura italiana presso università estere;
  • periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi legali di studio universitario per il conseguimento di diploma di laurea, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca;
  • diploma di Accademia delle Belle Arti e tutti quei diplomi, titoli di studio o corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore;
  • periodi di pratica e iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d’iscrizione sia stato richiesto come condizione necessaria per l’ammissione in servizio;
  • servizi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato, o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
  • contributi omessi e prescritti, con la costituzione di rendita vitalizia, che è la possibilità per il datore di lavoro di riscattare i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti omessi e caduti in prescrizione; 
  • servizi statali non di ruolo per cui non sono stati versati i relativi contributi nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • servizi che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo;
  • periodi corrispondenti al congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro;
  • periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996.

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, è possibile riscattare ai fini pensionistici, come accennato, i periodi di lavoro all’estero se svolto in Paesi non convenzionati con l’Italia, cioè che non rientrano nell’Unione Europea. 

Il riscatto dei contributi per lavoro all’estero può essere richiesto dal lavoratore che al momento della domanda sia cittadino italiano, anche se durante il periodo di lavoro all’estero aveva la cittadinanza straniera, e può essere richiesto il riscatto anche dai superstiti.

Per il riscatto dei contributi previdenziali per lavoro all’estero, bisogna presentare apposita domanda a titolo oneroso in riferimento al periodo lavorativo con costi del tutto a carico del lavoratore.

Per il riscatto di periodi di lavoro all’estero, l’onere deriva dalla differenza tra importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto, e applicando al risultato l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

La domanda per il riscatto dei contributi per periodi di lavoro all’estero deve essere presentata alla sede Inps del luogo di residenza, compilando il mod. RE1 accompagnato da specifica documentazione, a partire dal certificato di cittadinanza italiana, per arrivare a documenti che attestano l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro svolto all’estero.

Precisiamo che i lavoratori dipendenti possono presentare domanda di riscatto contributi per lavoro all’estero in ogni momento, senza alcune limite temporale e anche una volta già in pensione.

Totalizzazione contributi per anni lavoro all’estero e pensione in Italia

Altro sistema che permette di ottenere l’accredito di contributi previdenziali per periodi di lavoro prestati all’estero e utili per andare in pensione in Italia è la totalizzazione. Secondo le leggi 2022, se il riscatto vale per periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia, la totalizzazione dei contributi vale per periodi di lavoro all’estero prestato in Stati con accordi previdenziali

In tal caso, infatti, con la totalizzazione dei contributi si può raggiungere il diritto alla pensione per periodi di lavoro prestati in Stati esteri non tramite trasferimento dei contributi da un Paese all’altro, ma con ogni singolo Stato che liquida solo la prestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali.

La totalizzazione dei contributi anche per lavoro prestato all’estero avviene, infatti, con sistema pro-rata temporis, per cui prima bisogna procedere alla totalizzazione di tutti i periodi contributivi del lavoratore riconosciuti negli Stati esteri in cui è stato prestato lavoro, e poi si deve diminuire proporzionalmente l’importo in base al rapporto tra durata totale dei periodi assicurativi in Italia e totale dei periodi assicurativi all’estero.

Ogni Paese estero in cui il lavoratore ha prestato lavoro provvede al pagamento dei contributi versate in quel Paese e, nel caso in cui risulti più vantaggiosa la somma calcolata con il metodo nazionale rispetto a quella calcolata pro-rata temporis, il lavoratore riceve la prestazione più favorevole, come previsto dalla legge.

La domanda per la totalizzazione dei contributi per periodi di lavoro all’estero per andare in pensione in Italia deve essere presentata all’Inps e si può presentare anche se si continua ad essere all’estero ma si cessa il lavoro per pensioni. In ogni caso, sugli appositi moduli di domanda, bisogna specificare se si tratta di residenti in Italia o presso un Paese estero di residenza, indicare le informazioni anagrafiche e quelle relative al lavoro prestato all’estero e in quali Paesi e ulteriori dati fondamentali per il calcolo della pensione.

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