Come far togliere l'amministratore di sostegno e farlo revocare secondo leggi 2022

Le norme in vigore disciplinano la revoca dell'amministratore di sostegno così come i casi della rimozione e della sospensione.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Come far togliere l'amministratore di so

Amministratore di sostegno, come fare a toglierlo?

L'amministratore di sostegno può essere revocato quando vengono a cadere i motivi per cui era stato nominato. Possono invocare questo provvedimento sia la persona assistita e sia lo stesso amministratore di sostegno possono chiederne la revoca. Spetta al giudice tutelare la parola finale.

Il ruolo ricoperto dall'amministratore di sostegno è di fondamentale importanza in quanto di tratta di una figura che affianca e assistente una persona con particolari difficoltà e ridotte capacità di autonomia.

L'elenco dei poteri che conserva è molto lungo e in buona sostanza si sostituisce agli assistiti per lo svolgimento di compiti e attività. Alcune delle figure che solitamente si avvalgono dell'amministratore di sostegno solo gli anziani o gli invalidi che non sono autosufficienti anche se conservano le capacità intellettuali.

A dimostrazione della delicatezza della questione, la legislazione disciplina ogni aspetto, come la revoca o il conferimento dell'incarico. Quest'ultimo viene conferito dal giudice tutelare e può essere a tempo indeterminato o determinato. Approfondiamo quindi in questo articolo:

  • Amministratore di sostegno, come fare a revocarlo
  • Il caso della rimozione e della sospensione dell'amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno, come fare a revocarlo

L'amministratore di sostegno può essere revocato quando vengono a cadere i motivi per cui era stato nominato. Possono invocare questo provvedimento sia la persona assistita e sia lo stesso amministratore di sostegno possono chiederne la revoca.

Spetta al giudice tutelare la parola finale. Ancora più nel dettaglio, quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o uno dei soggetti che conserva questa facoltà, ritengono che ci si siano i presupposti per la revoca, devono presentare istanza motivata al giudice tutelare e comunicarla al beneficiario e all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare decide con decreto motivato dopo aver acquisito le informazioni utili e aver disposto le istruttorie necessarie. Spetta sempre al giudice tutelare dichiarare la cessazione dell'amministrazione di sostegno quando la sua attività non garantisce la piena tutela del beneficiario.

Nel caso in cui pensa che occorra un giudizio di interdizione o di inabilitazione, deve informare il pubblico ministero. L'amministrazione di sostegno cessa di operare con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione da parte del giudice.

Il caso della rimozione e della sospensione dell'amministratore di sostegno

Parzialmente differente è i casi della rimozione e della sospensione dell'amministratore di sostegno. Secondo il Codice civile, il giudice tutelare può rimuoverlo nel caso in cui si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri.

Ma anche se si sia dimostrato inadatto all'adempimento o sia diventata immeritevole del compito assegnato per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice tutelare non può comunque rimuoverlo se non dopo averlo sentito. Ma può sospenderlo dall'esercizio nei casi che non ammettono dilazioni.

Dopodiché un eventuale ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere promosso da più soggetti. Ad esempio dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona oppure dal pubblico ministero. Ma anche dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente e naturalmente dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato.

Via libera anche se il ricorso lo effettuano il tutore o il curatore pure da parte con la richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione. Infine, il ricorso è ammesso anche dai parenti entro il quarto grado ovvero genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, bisnonni, zii, nipoti, cugini, e affini entro il secondo grado e dunque suocero, generi, nuore e cognati.

Il ricorso è particolarmente corposo in quanto bisogna indicare sia le generalità del ricorrente e sia quelle del beneficiario, la residenza e l'eventuale dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno e il nominativo e il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Le regole applicabili disciplinano la rimozione del supporto amministrativo nonché i casi di rimozione e sospensione.