La disdetta del Canone Rai in caso di decesso dell’intestatario rappresenta una delle operazioni amministrative più frequenti che gli eredi si trovano a dover affrontare per regolarizzare la situazione contributiva relativa all’abitazione del defunto. In Italia il Canone Rai, tributo previsto per il possesso di un apparecchio televisivo ai sensi del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, viene addebitato automaticamente nella fattura dell’energia elettrica residenziale.
Il Canone Rai viene addebitato esclusivamente quando sussiste una fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale, con presunzione automatica di possesso dell’apparecchio televisivo. In caso di morte dell’intestatario del contratto elettrico, l’obbligo di pagamento non si trasferisce automaticamente sugli eredi. La normativa stabilisce infatti che:
Il principio di unicità del pagamento (ossia una sola volta per nucleo familiare anagrafico) si applica anche nei casi di successione ereditaria. Gli eredi devono quindi agire tempestivamente per evitare che l’addebito prosegua sulla bolletta del defunto e, dove necessario, per ottenere l’esenzione o il rimborso di addebiti non dovuti.
La prassi consolidata prevede che l’erede (o altro soggetto avente titolo) presenti una dichiarazione sostitutiva relativa al Canone Rai. Questo modulo viene utilizzato:
La dichiarazione sostitutiva, normata dall’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’articolo 1, comma 153 della L. 208/2015, deve essere:
L'invio può avvenire tramite:
È essenziale rispettare la corretta compilazione e allegare sempre il documento di riconoscimento.
Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere compilato e inviato secondo le specifiche indicate dall’Agenzia delle Entrate. La normativa di riferimento comprende:
Attenzione: in caso di dichiarazioni non veritiere si è soggetti a sanzioni amministrative e penali. La dichiarazione prodotta ha validità annuale: in caso di variazione dei presupposti (ad esempio, ritorno in possesso di televisori), occorre presentare un nuovo modello (Quadro C).
Frequentemente si verifica che l’addebito del Canone Rai continui sulla bolletta intestata al defunto anche dopo la voltura o che il canone venga addebitato sia sulla vecchia che sulla nuova utenza. In questi casi, l’erede può:
Se nella nuova abitazione in cui viene trasferita l’utenza non vi sono apparecchi TV, l’erede potrà invece presentare la dichiarazione di non detenzione (Quadro A). Se invece viene volturata la fornitura ad altro soggetto convivente ancora residente e in possesso di TV, il canone resta dovuto su quella utenza.
Oltre al caso del decesso, sono previste esenzioni dal pagamento del Canone Rai per:
L’esenzione non è automatica: deve essere richiesta con la dichiarazione sostitutiva e, per i redditi, attraverso la presentazione dello specifico modulo “over 75” o dei moduli previsti da convenzioni internazionali. Gli eredi sono formalmente esonerati dall’obbligo riguardante il periodo successivo al decesso, restando eventualmente responsabili solo per eventuali rate pregresse non versate.
L’effetto della disdetta o voltura ha decorrenza dal momento della ricezione della dichiarazione sostitutiva da parte dell’Agenzia. In caso di addebiti già avvenuti erronemente, il contribuente/erede può presentare un’istanza di rimborso, selezionando la causale adatta (ad esempio, doppio addebito per famiglia anagrafica o presenza di dichiarazione di altra utenza). Anche in questo caso è necessario allegare documentazione anagrafica e identificativa.
Il canone non deve essere pagato su una seconda casa se già corrisposto sull’abitazione principale familiare, secondo il principio (DPR 223/1989 art. 4) che ogni nucleo familiare versa una sola quota annua. In caso di addebiti duplicati su residenza e altra proprietà, il rimborso può essere richiesto esplicitamente tramite modulo reperibile online.
Le modalità di invio della dichiarazione sostitutiva e della richiesta di rimborso sono:
Nel caso di errori o blocchi tecnici (mancata registrazione della voltura, errori nel codice fiscale, doppio addebito), è consigliabile presentare sia domanda di cancellazione che domanda di rimborso nei tempi tecnici utili, conservando tutte le ricevute e i numeri di protocollo delle comunicazioni inviate.