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Come fare a disdire Canone Rai per decesso in caso di morte intestatario

Dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva all’invio all'Ufficio Canone TV: come disdire il Canone Rai in caso di morte dell'intestatario

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Come fare a disdire Canone Rai per deces

La disdetta del Canone Rai in caso di decesso dell’intestatario rappresenta una delle operazioni amministrative più frequenti che gli eredi si trovano a dover affrontare per regolarizzare la situazione contributiva relativa all’abitazione del defunto. In Italia il Canone Rai, tributo previsto per il possesso di un apparecchio televisivo ai sensi del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, viene addebitato automaticamente nella fattura dell’energia elettrica residenziale. 

Disdetta del Canone Rai per decesso: principi e presupposti

Il Canone Rai viene addebitato esclusivamente quando sussiste una fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale, con presunzione automatica di possesso dell’apparecchio televisivo. In caso di morte dell’intestatario del contratto elettrico, l’obbligo di pagamento non si trasferisce automaticamente sugli eredi. La normativa stabilisce infatti che:

  • L’addebito del Canone NON si estende di diritto agli eredi a meno che la fornitura elettrica non venga volturata ad un erede residente nell’immobile in cui è presente una televisione.
  • Gli eredi, se titolari di altra utenza elettrica residenziale, sono tenuti al pagamento solo su una fornitura (evitando il doppio addebito).
  • Se nessun erede mantiene la residenza anagrafica nell’indirizzo del defunto e non detiene televisori nell’immobile, il Canone non è dovuto.

Il principio di unicità del pagamento (ossia una sola volta per nucleo familiare anagrafico) si applica anche nei casi di successione ereditaria. Gli eredi devono quindi agire tempestivamente per evitare che l’addebito prosegua sulla bolletta del defunto e, dove necessario, per ottenere l’esenzione o il rimborso di addebiti non dovuti.

Procedure e modalità per la disdetta del Canone Rai dopo il decesso

La prassi consolidata prevede che l’erede (o altro soggetto avente titolo) presenti una dichiarazione sostitutiva relativa al Canone Rai. Questo modulo viene utilizzato:

  • Per comunicare l’avvenuto decesso dell’intestatario della fornitura elettrica/residenza anagrafica;
  • Per attestare che la tassa non deve più essere addebitata su quella specifica utenza;
  • Per evitare la duplicazione dell’addebito nel caso in cui l’erede sia già tenuto al pagamento su altra utenza elettrica residenziale.

La dichiarazione sostitutiva, normata dall’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’articolo 1, comma 153 della L. 208/2015, deve essere:

  • Compilata dall’erede (dichiarante) includendo:
  • I dati anagrafici del dichiarante e del defunto;
  • Il codice fiscale dell’intestatario deceduto e quello dell’erede, ove rilevante;
  • Data del decesso;
  • Barrare il Quadro B (dichiarazione di presenza di altra utenza per l’addebito, se richiesta).

L'invio può avvenire tramite:

  • Applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate (con accesso tramite SPID, CIE o CNS);
  • Intermediari abilitati (CAF, commercialisti);
  • PEC (posta elettronica certificata), firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • Raccomandata A/R senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (allegare copia documento d’identità valido).

È essenziale rispettare la corretta compilazione e allegare sempre il documento di riconoscimento.

Quadro normativo e responsabilità: dichiarazione sostitutiva, sanzioni ed effetti

Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere compilato e inviato secondo le specifiche indicate dall’Agenzia delle Entrate. La normativa di riferimento comprende:

  • Art. 47 D.P.R. 445/2000 (responsabilità penale in caso di autocertificazione mendace);
  • L. 208/2015 art. 1, comma 153 (presunzione di possesso collegata all’utenza elettrica);
  • Codice dell’Amministrazione Digitale per la validità delle trasmissioni tramite PEC e firma digitale.

Attenzione: in caso di dichiarazioni non veritiere si è soggetti a sanzioni amministrative e penali. La dichiarazione prodotta ha validità annuale: in caso di variazione dei presupposti (ad esempio, ritorno in possesso di televisori), occorre presentare un nuovo modello (Quadro C).

Duplicazione degli addebiti, voltura e casi particolari: come gestire le anomalie

Frequentemente si verifica che l’addebito del Canone Rai continui sulla bolletta intestata al defunto anche dopo la voltura o che il canone venga addebitato sia sulla vecchia che sulla nuova utenza. In questi casi, l’erede può:

  • Presentare la dichiarazione sostitutiva, quadro B, indicando la nuova utenza su cui ricade il pagamento;
  • Richiedere il rimborso degli importi erroneamente addebitati mediante apposito modello all’Agenzia delle Entrat inserendo il proprio codice fiscale nella sezione apposita.

Se nella nuova abitazione in cui viene trasferita l’utenza non vi sono apparecchi TV, l’erede potrà invece presentare la dichiarazione di non detenzione (Quadro A). Se invece viene volturata la fornitura ad altro soggetto convivente ancora residente e in possesso di TV, il canone resta dovuto su quella utenza.

Esenzioni dopo il decesso e casi di esonero per gli eredi

Oltre al caso del decesso, sono previste esenzioni dal pagamento del Canone Rai per:

  • Persone di età pari o superiore a 75 anni con reddito annuo inferiore a €8.000;
  • Diplomatici e agenti consolari stranieri;
  • Militari di forze armate straniere;
  • Detentori di utenze non residenziali, case di riposo, o in caso di dimissione definitiva della residenza anagrafica.

L’esenzione non è automatica: deve essere richiesta con la dichiarazione sostitutiva e, per i redditi, attraverso la presentazione dello specifico modulo “over 75” o dei moduli previsti da convenzioni internazionali. Gli eredi sono formalmente esonerati dall’obbligo riguardante il periodo successivo al decesso, restando eventualmente responsabili solo per eventuali rate pregresse non versate.

Tutela degli eredi: effetti, tempistiche, diritti e rimborsi

L’effetto della disdetta o voltura ha decorrenza dal momento della ricezione della dichiarazione sostitutiva da parte dell’Agenzia. In caso di addebiti già avvenuti erronemente, il contribuente/erede può presentare un’istanza di rimborso, selezionando la causale adatta (ad esempio, doppio addebito per famiglia anagrafica o presenza di dichiarazione di altra utenza). Anche in questo caso è necessario allegare documentazione anagrafica e identificativa.

Il canone non deve essere pagato su una seconda casa se già corrisposto sull’abitazione principale familiare, secondo il principio (DPR 223/1989 art. 4) che ogni nucleo familiare versa una sola quota annua. In caso di addebiti duplicati su residenza e altra proprietà, il rimborso può essere richiesto esplicitamente tramite modulo reperibile online.

Modalità di invio e consigli operativi per una gestione corretta

Le modalità di invio della dichiarazione sostitutiva e della richiesta di rimborso sono:

  • Compilazione e invio telematico tramite area riservata Agenzia Entrate (link servizio);
  • Invio fisico via raccomandata senza busta all’indirizzo ufficiale, allegando copia di documento;
  • PEC con firma digitale, unica modalità elettronica riconosciuta per la validità legale del documento.

Nel caso di errori o blocchi tecnici (mancata registrazione della voltura, errori nel codice fiscale, doppio addebito), è consigliabile presentare sia domanda di cancellazione che domanda di rimborso nei tempi tecnici utili, conservando tutte le ricevute e i numeri di protocollo delle comunicazioni inviate.

Casistiche particolari e assistenza agli eredi

  • Se la fornitura viene disdetta, il Canone cessa? Sì: la chiusura del contratto comporta la cessazione automatica degli addebiti futuri sulla medesima utenza.
  • Cosa succede se l’erede vive in un’altra abitazione già soggetta a Canone? Il pagamento rimane dovuto solo su una utenza, la dichiarazione sostitutiva impedisce la duplicazione e permette la richiesta di rimborso di somme già versate per errore.
  • È previsto un limite temporale per le domande? La dichiarazione sostitutiva ha effetto dalla data di presentazione; il rimborso può essere richiesto entro i limiti di decadenza ordinari fiscali.
  • Cosa rischia chi fa una dichiarazione falsa? Sanzioni amministrative e penali, secondo quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

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